Ordinanza N. 15 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/1979
Data deposito/pubblicazione
10/05/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/05/1979
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976
dal pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di
Polidori Arturo, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 21 luglio
1976, n. 260.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il pretore di Riva del
Garda ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera c) della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, ai sensi del quale le persone
trasportate non sono considerate terzi, e non hanno diritto ai
benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria
stipulati a norma della citata legge;
che nessuno si è costituito in giudizio;
considerato che la stessa questione è già stata decisa con le
sentenze n. 55 del 1975 e n. 264 del 1976;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti
motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, sollevata con l’ordinanza in epigrafe in riferimento all’art.
3 della Costituzione e già decisa con le sentenze n. 55 del 1975 e n.
264 del 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere