Ordinanza N. 15 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/01/1989
Data deposito/pubblicazione
18/01/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/01/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi
per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Trapani
nel procedimento civile vertente tra Aloisi Tommaso e Guida Silvestro
ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell’anno 1988;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1985 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra Rasenna’ Barbara e Coco Giuseppe
ed altro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell’anno 1988;
3) ordinanza emessa l’8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Scaccianove
Sebastiano ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale dell’anno 1988;
4) ordinanza emessa l’8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Sinatra
Salvatore ed altro, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale dell’anno 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con le ordinanze in oggetto il Tribunale di Trapani e
di Catania hanno denunciato l’art. 5, nn. 3 e 7, del D.P.R.S. 20
agosto 1960 n. 3, le cui previsioni di ineleggibilità sarebbero in
contrasto:
a) con il principio di uguaglianza in quanto determinano una
situazione di disparità di nei confronti degli altri cittadini
italiani, cui nella materia si applica la più favorevole normativa
della legge statale 23 aprile 1981 n. 184;
b) con l’art. 51, I co., Cost., dal momento che esse
rappresentano una limitazione particolare per i cittadini residenti
in Sicilia, non giustificata da specifiche esigenze locali;
Considerato che palesemente errato è il riferimento, contenuto
nelle sole ordinanze 402, 403, 404/88, anche al n. 7 della norma
denunciata, che riguarda categorie in nessuna delle quali rientrano i
soggetti interessati nei procedimenti a quibus;
che tali soggetti – dipendente comunale (ord. n. 393/88) e
dipendenti di USL site nel territorio del Comune (ordd. nn. 402, 403
e 404/88) – vanno tutti ricompresi nelle categorie riguardate dal n.
3 della norma medesima, cui pertanto va limitato il presente giudizio
di legittimità costituzionale;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3,
nella parte che qui interessa;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, n. 3, del D.P.R.S. 20 agosto
1960 n. 3, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza n. 45 del 1977.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI