Ordinanza N. 151 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
14/12/1979
Data deposito/pubblicazione
14/12/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/12/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
commi 5 e 6 e 27, commi 4 ed ultimo, del Regolamento allegato A al
regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordina mento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul
trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) quattro ordinanze – di identico contenuto – emesse il 28 gennaio
1975 dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno –
sezione lavoro – nei procedimenti civili vertenti tra Trosa Gaetano,
Aldieri Amedeo, Guelfi Mimì, Del Muscio Rosa ed altri, e l’Azienda
tranvie autofilovie Napoli – A.T.A.N., iscritte ai nn. 507, 508, 509 e
510 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975;
2) ordinanza emessa l’11 novembre 1974 dal Tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra De Pità Paolo e l’Azienda comunale
navigazione interna lagunare – A.C. N.I.L., pervenuta alla Corte
costituzionale il 7 febbraio 1977, iscritta al n. 51 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 87 del 30 marzo 1977.
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda tranvie autofilovie
Napoli – A.T.A.N. -, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo
Pepe, Raffaele Fiore ed Ennio Trani;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
ritenuto che con le quattro ordinanze di identico contenuto, emesse
il 28 gennaio 1975, la Sezione distaccata della Corte di appello di
Salerno – sezione lavoro – ha sollevato – in riferimento agli artt. 3,
35 e 36 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale
degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, comma 4, del Regolamento allegato A
al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui non
riconoscono diritto alla indennità di buonuscita al personale cessato
dal servizio con diritto a pensione, e nella parte in cui commisurano
tale indennità allo stipendio o paga ultimi raggiunti, senza tener
conto della intiera retribuzione effettivamente percepita;
che con l’ordinanza emessa l’11 novembre 1974 (pervenuta alla
cancelleria di questa Corte soltanto il 7 febbraio 1977) il Tribunale
di Venezia ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 36,
comma 1 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale
dell’art. 27, ultimo comma, del citato Regolamento, in quanto non
riconosce agli eredi del dipendente deceduto senza diritto a pensione,
il diritto a conseguire iure successionis la indennità di buonuscita;
che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità o la
connessione delle sollevate questioni.
Considerato che tutte le cennate questioni sono state già
dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 124 del 1975,
per la quale, nella specialità e nella complessità del rapporto di
prestazione d’opera degli autoferrotranvieri, a) l’indennità di
buonuscita non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce
per chi alla pensione non ha diritto; b) essendo sostitutiva della
pensione e compensativa del mancato pensionamento, tale indennità ha
la stessa natura di intrasmissibilità ereditaria propria della
pensione; c) la espressione “stipendio o paga ultimi raggiunti”, cui
l’indennità in parola viene commisurata, va interpretata nel senso che
comprenda l’intera retribuzione finale; che le questioni sollevate
dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno sono state
altresì dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le
ordinanze n. 243 del 1975 e nn. 23 e 66 del 1976; che non vengono
prospettati profili nuovi né addotti argomenti atti ad indurre la
Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9,
commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale, sollevate con le ordinanze in epigrafe della Sezione
distaccata della Corte di appello di Salerno e del Tribunale di
Venezia, degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, commi 4 ed ultimo, del
Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della
Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n.
124 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere