Ordinanza N. 152 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
21/03/1989
Data deposito/pubblicazione
21/03/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/03/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3
marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale
e provinciale) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla
Corte d’appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra il
Comune di Cesenatico e Grassi Giorgio ed altro, iscritta al n. 568
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
responsabilità di un dipendente comunale per il danno causato
all’ente dall’omessa iscrizione a ruolo di alcune partite inerenti
all’imposta di famiglia per gli anni 1971 e 1972, la Corte di appello
di Bologna, con ordinanza in data 27 marzo 1988 (r.o. n. 568 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 254 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione
del testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento
all’art. 3 della Costituzione;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui non
consente che anche gli impiegati degli enti locali siano soggetti
alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori
degli stessi eventi dannosi espressamente previsti per gli
amministratori;
che tale impedimento si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione per l’ingiustificata disparità di trattamento che, per
un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e
dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non
puramente procedurale dei regimi di accertamento delle relative
responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziativa
dell’azione);
che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento
l’Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che la questione sollevata non tende ad una
dichiarazione di illegittimità costituzionale in assoluto della
norma denunciata, bensì ad una pronunzia additiva che consenta di
attrarre nella cognizione della Corte dei conti comportamenti di
soggetti diversi dagli amministratori a titolo di concorso nella
fattispecie contemplata dall’art. 254 del citato testo unico;
che, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 411 del
1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere
è preclusa in sede di giudizio di costituzionalità, perché la
norma impugnata configura un’ipotesi riferibile esclusivamente agli
amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi
determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al
legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti
possano costituire titolo di responsabilità anche in relazione al
grado di colpa richiesta;
che non avendo il giudice a quo dedotto profili di
illegittimità nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della
ricordata giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 254, regio decreto 3 marzo
1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e
provinciale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI