Ordinanza N. 152 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
24/05/2000
Data deposito/pubblicazione
24/05/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/05/2000
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
447 bis del codice di procedura civile in relazione all’art. 8,
secondo comma, numero 3, stesso codice, promosso con ordinanza emessa
il 15 giugno 1998 dal pretore di Siracusa nel procedimento civile
vertente tra Liistro Vincenzo e l’AGIP Petroli S.p.A., iscritta al
n. 780 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno
1998.
Visto l’atto di costituzione dell’Agip Petroli S.p.A. nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di
Siracusa, con ordinanza emessa il 15 giugno 1998, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis – in
relazione all’art. 8, secondo comma, numero 3) – del codice di
procedura civile;
che nella causa pendente davanti al giudice a quo, a seguito
della notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di
locazione, il debitore ingiunto ha proposto opposizione, anziché con
ricorso, con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il
termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, e di cui
controparte ha eccepito la tardività;
che il pretore di Siracusa osserva che, secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale, l’opposizione a decreto
ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro deve essere
proposta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro quaranta
giorni dalla notificazione del decreto e che, qualora l’opposizione
venga erroneamente proposta con citazione, essa è parimenti valida,
purché l’atto venga depositato in cancelleria entro detto termine;
che secondo il rimettente, mentre il debitore ingiunto per un
credito di lavoro può agevolmente individuare il rito applicabile al
giudizio di opposizione – dal momento che il pretore, quando esercita
le funzioni di giudice del lavoro, avrebbe una “soggettività”
distinta da quella del pretore ordinario – la medesima individuazione
non sarebbe altrettanto agevole nelle altre materie alle quali si
applica lo stesso rito, non essendovi in questi casi un giudice
addetto in via esclusiva alla materia, e non essendo prescritta una
particolare forma del provvedimento;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate si
porrebbero in contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non
prevedono che il decreto ingiuntivo – emesso nelle materie di cui
all’art. 8, secondo comma, numero 3), cod. proc. civ. – debba
indicare che l’opposizione si propone con ricorso da depositare nel
termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto;
che il rimettente ravvisa inoltre una violazione del
principio di eguaglianza, in quanto nelle materie soggette al rito
del lavoro il debitore ingiunto sarebbe esposto ad una pronuncia di
esecutività del decreto, qualora notifichi tempestivamente
l’opposizione ma depositi gli atti oltre il termine di quaranta
giorni, mentre il debitore ingiunto per il pagamento di altri
crediti, dopo aver notificato l’opposizione, disporrebbe di un
ulteriore termine per costituirsi;
che il pretore di Siracusa assume infine che le norme
impugnate sarebbero in contrasto anche con l’art. 97 della
Costituzione, poiché la previsione della emissione di un
provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale sia incerto il mezzo
di impugnazione esperibile, non sarebbe conforme al principio del
buon andamento dell’amministrazione della giustizia;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che secondo l’Avvocatura la violazione dell’art. 24 della
Costituzione non sussisterebbe, dal momento che l’individuazione e la
qualificazione del rapporto da cui nasce il credito, e quindi del
rito applicabile all’opposizione, è attività tipica dell’avvocato,
il quale è in condizione di desumere la causa petendi non solo dal
decreto ingiuntivo ma anche dal ricorso dell’istante, notificato in
uno con lo stesso;
che, per quanto concerne la violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione, secondo la difesa erariale l’individuazione delle
materie da trattare col rito del lavoro implicherebbe scelte
ampiamente discrezionali del legislatore, dovendosi altresì
escludere profili di manifesta irrazionalità o di ingiustificata
disparità di trattamento nell’applicazione di tale rito alle
controversie relative alle locazioni;
che si è costituita nel presente giudizio la parte convenuta
in opposizione nel giudizio a quo chiedendo alla Corte di dichiarare
la questione manifestamente infondata;
che ad avviso della parte privata la specialità della
materia giustificherebbe la specialità della procedura, non
potendosi perciò ipotizzare alcuna violazione degli artt. 3 24 e 97
Cost., non essendo, in particolare, nella specie ravvisabile una
qualche violazione di principi inerenti all’organizzazione degli
uffici pubblici;
che la parte privata ha ricordato infine come la
giurisprudenza abbia sempre ammesso la sanatoria dell’opposizione
proposta con citazione, purché l’atto venga depositato in
cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del decreto
ingiuntivo, ciò che nel caso concreto non è avvenuto.
Considerato che il pretore di Siracusa sollecita alla Corte una
pronuncia additiva delle norme del codice di procedura civile che,
nel caso dei decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione e
quindi soggetti al rito del lavoro, espressamente preveda che
l’opposizione sia proposta con ricorso da depositarsi nella
cancelleria del giudice nel termine di quaranta giorni dalla
notificazione;
che la giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo
assolutamente ferma nel considerare che l’opposizione a decreto
ingiuntivo emesso per crediti di lavoro deve essere proposta con
ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione,
questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga
depositata in cancelleria nel termine di cui all’art. 641 cod. proc.
civ., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia
avvenuta la sola notificazione;
che il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale,
formatosi in materia di controversie di lavoro e previdenziali in
senso stretto, ha trovato conferma anche nella materia delle
locazioni alla quale, in forza dell’espresso richiamo di cui
all’art. 447-bis – introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 -,
si applica il medesimo rito;
che questa Corte ha già affermato che la diversa disciplina
dell’opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello
di lavoro è giustificata e non irragionevole, essendo finalizzata
alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della
pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); che il principio della legale
conoscenza delle norme nulla ha da vedere con il principio di
eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e ancora che
a maggior ragione esso non può non valere quando la parte si
avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del
necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la
causa petendi dagli atti notificati alla parte (cfr. le sentenze
n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980);
che, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 97 Cost., la
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il
principio del buon andamento e della imparzialità
dell’amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi
dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle
leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro
funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre è del tutto
estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. da
ultimo, l’ordinanza n. 30 del 2000, e le sentenze n. 281 del 1995 e
n. 376 del 1993);
che la questione risulta perciò manifestamente infondata
sotto ogni profilo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in
relazione all’art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di
procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione dal pretore di Siracusa, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola