Ordinanza N. 153 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/06/1971
Data deposito/pubblicazione
30/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI- Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
2 agosto 1967, n. 799 (modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016,
sulla protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia),
promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1970 dal pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Peracci Francesco e Berti
Alessandro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell’11 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Berti Alessandro e d’intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il pretore di
Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 44 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 2
agosto 1967, n. 799, il quale, in sostituzione dell’art. 29 del r.d. 5
giugno 1939, n. 1016, che poneva il divieto di caccia nei fondi chiusi
salvo che al proprietario o col suo consenso, sancisce il divieto di
caccia ed uccellagione nei fondi stessi per chiunque e quindi anche per
il proprietario del fondo;
che, subordinatamente alla questione anzidetta, il pretore assume
che sarebbero altresì non manifestamente infondate le ulteriori
questioni di legittimità costituzionale della norma impugnata
prospettate dalle parti;
che innanzi a questa Corte si è costituita, con atto depositato il
22 maggio 1970, la parte Berti Alessandro chiedendo l’accoglimento
della questione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, con atto depositato il 27 luglio 1970, concludendo per
l’infondatezza della questione proposta.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 59 del 1965, ha già
avuto occasione di affermare che il nostro ordinamento non riconosce al
proprietario del terreno un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia
o costruirvi una riserva, posto che la facoltà di esercitare la caccia
non è insita nel diritto di proprietà fondiaria, ma è un aspetto del
diritto di libertà;
che il divieto posto dalla norma impugnata va conseguentemente
inteso come una limitazione della facoltà di esercitare la caccia e
non del diritto di proprietà, sicché non è in alcun modo
configurabile il denunciato contrasto con l’art. 44 della Costituzione
che ha ad oggetto gli obblighi e vincoli che possono essere imposti
alla proprietà terriera privata;
che le ulteriori questioni d’incostituzionalità, subordinatamente
sollevate, non possono essere prese in considerazione per la loro
generica formulazione essendosi nell’ordinanza omessa ogni indicazione
delle norme costituzionali che si pretendono violate ed una sia pure
sommaria motivazione in punto di rilevanza delle stesse.
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 2 agosto 1967, n.
799, recante “Modifiche al testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l’esercizio della caccia, approvato con r.d. 5
giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche”, sollevata, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all’art. 44 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.