Ordinanza N. 153 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
29/05/1974
Data deposito/pubblicazione
29/05/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/05/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof.
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (Autorizzazione alla
emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige),
promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1973 dal tribunale di
Rovereto sul ricorso della società Monte Rust, iscritta al n. 406 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.
Visti gli atti d’intervento dei Presidenti della Regione
Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Trento;
udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito l’avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto
Adige e per la Provincia di Trento.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1973 il tribunale
di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di
“Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione
Trentino-Alto Adige”, per contrasto con l’art. 5, n. 3, della legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante il testo originario dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
che sono intervenute in giudizio dinanzi a questa Corte la
Provincia autonoma di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige.
Considerato che, dopo l’emanazione dell’ordinanza, è entrato in
vigore il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in attuazione del
principio formulato nell’art. 10, secondo comma, n. 13, della legge di
delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone
all’art. 74 che tutte le azioni emesse da società aventi sede nel
territorio della Repubblica debbano essere nominative, prevedendo
altresì la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse;
che si rende, pertanto, necessario che il giudice a quo riesamini
la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla
stregua delle norme statali sopravvenute in materia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Rovereto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere