Ordinanza N. 153 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/04/1998
Data deposito/pubblicazione
30/04/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/04/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
n. 5 ordinanze emesse il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma Sezione
distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 492, 493, 610,
631 e 632 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 35, 39 e 40, prima serie speciale,
dell’anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Roma – Sezione distaccata di Tivoli, ha,
con cinque ordinanze del 21 maggio 1997, sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui non prevede l’applicazione delle sanzioni
sostitutive ai reati previsti dall’art. 20, lettere b) e c), della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Considerato che tutte le ordinanze concernono un’identica
questione, donde la riunione dei relativi giudizi;
che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione alcuna
sul punto concernente la dedotta violazione, da parte della norma
denunciata, dell’art. 27 della Costituzione;
che, per il resto, la questione proposta è identica (anche per
il tertium richiamato: l’art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n.
312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), a quella decisa,
nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 145 del 23 maggio
1997.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma
– Sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola