Ordinanza N. 154 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1969
Data deposito/pubblicazione
17/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti
per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia),
nel testo sostituito dall’art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526,
promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1968 dal tribunale di
Venezia nel procedimento civile vertente tra Sandi Celestino e
Saccomani Antonio ed altri, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del
10 agosto 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 1 febbraio 1968 il tribunale di
Venezia nel procedimento civile vertente tra Celestino Sandi e Antonio
Saccomani, Ugo Bellotto, Francesca Zucchi, Lidia Miozzi ed altri, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma,
secondo inciso (dalla parola “ovvero” al punto) dell’art. 4 della legge
31 marzo 1956, n. 294, secondo il testo di cui all’art. 6 della legge 5
luglio 1966, n. 526, in riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che l’ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata, ed è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1968, n. 203;
che davanti a questa Corte, con deduzioni depositate l’8 aprile
1968, ed a mezzo degli avvocati Danilo Francescut e Franzo Finzi de
Barbora, si è costituito il Sandi, chiedendo che fosse dichiarata la
fondatezza della questione;
che si sono inoltre costituiti, a mezzo degli avvocati prof. Enrico
Guicciardi, Guglielmo Almansi e Guido Viola e con deduzioni depositate
il 10 aprile 1968, Antonio Saccomani, Ugo Bellotto, Francesca Zucchi e
Lidia Miozzi i quali hanno concluso per l’infondatezza della questione;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri
a mezzo dell’Avvocato generale dello Stato, il quale, con deduzioni
depositate l’11 aprile 1968, ha parimenti concluso per la non
fondatezza;
Considerato che la questione, ancorché profilata in termini meno
ampi, è identica a quella sollevata dalla Corte di appello di Venezia
con ordinanza del 17 novembre 1966 è dichiarata non fondata con
sentenza n. 107 del 1968 di questa Corte;
che nel caso in esame non sono stati addotti né sussistono motivi
che possano indurre ad una diversa decisione, e valgono le stesse
ragioni enunciate nella predetta sentenza;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l’ordinanza in epigrafe, dell’art. 4,
comma quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294
(provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale
di Venezia) nel testo sostituito dall’art. 6 della legge 5 luglio 1966,
n. 526, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.