Ordinanza N. 154 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/1970
Data deposito/pubblicazione
06/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/10/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile
1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Borghini
Alberto, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che l’ordinanza del tribunale di Pisa propone la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24
e 3 della Costituzione, dell’art. 195 del codice di procedura penale,
nella parte in cui ammette l’impugnazione della parte civile soltanto
contro le disposizioni della sentenza che concernano i suoi interessi
civili, quando vi è stata condanna dell’imputato, e contro la condanna
alle spese e al risarcimento del danno pronunciata a carico di essa,
quando l’imputato è stato prosciolto;
che la predetta ordinanza è stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parte.
Considerato che, con sentenza n. 1 del 22 gennaio 1970, questa
Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 195 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione;
che con la stessa decisione la Corte ha dichiarato, in riferimento
all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, l’illegittimità
costituzionale del citato art. 195 nella parte in cui pone limiti a che
la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le
disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili;
che per effetto di tale decisione la sentenza resa nel giudizio
penale, fermi restando gli effetti penali, è suscettibile, in ogni sua
statuizione ed ai soli effetti civili, di sindacato da parte della
Cassazione alla stregua della disciplina del relativo procedimento;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dell’art. 195 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.
24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.