Ordinanza N. 155 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/1970
Data deposito/pubblicazione
06/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/10/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull’assegno
bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia), limitatamente all’inciso “e nei casi più gravi anche con la
reclusione fino a sei mesi”, promossi:
1) con l’ordinanza emessa il 1 dicembre 1969 dal pretore di Nuoro
nei procedimenti penali riuniti a carico di Renzo Bellodi, iscritta al
n. 59 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;
2) con l’ordinanza emessa il 30 gennaio 1970 dal tribunale di Pisa
nel procedimento penale a carico di Ilio Bandecchi, iscritta al n. 129
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;
3) con l’ordinanza emessa il 30 gennaio 1970 dal tribunale di Pisa
nel procedimento penale a carico di Michele De Rita, iscritta al n. 130
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono identiche
o analoghe questioni di legittimità costituzionale e che perciò i
giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni hanno per oggetto l’art. 116 del R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736, limitatamente all’ipotesi del “caso più grave”;
che la predetta disposizione è stata denunciata in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione
dal tribunale di Pisa e in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione dal pretore di Nuoro;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.
Considerato che, con la sentenza n. 131 del 1970, la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione predetta in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della
Costituzione con argomenti che valgono anche in riferimento all’art. 3
della Costituzione;
che non sono stati addotti né sussistono motivi che inducano a
conclusione diversa.
Visto l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legititimità
costituzionale dell’art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
(disposiziorii sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su
alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli
e del Banco di Sicilia), nell’inciso “e nei casi più gravi anche con
la reclusione sino a sei mesi”, sollevata dalle ordinanze di rimessione
in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.