Ordinanza N. 155 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/06/1971
Data deposito/pubblicazione
30/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo
1970 dal pretore di Gardone Val Trompia nel procedimento penale a
carico di Rambaldini Ettore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del
2 settembre 1970.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che il pretore di Gardone Val Trompia ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 688,
secondo comma, del codice penale, che prevede la pena dell’arresto da 3
a 6 mesi per chiunque venga colto in stato di manifesta ubriachezza in
luogo pubblico o aperto al pubblico, se l’ubriaco risulti già
condannato per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità
individuale, mentre il primo comma dello stesso articolo commina la
pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto fino a 6 mesi, per chi non
abbia tali specifici precedenti penali;
che, secondo l’ordinanza di remissione, esisterebbe dubbio sulla
legittimità di tale norma in quanto essa, contro il principio
dell’uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, imporrebbe un
trattamento discriminatorio e più severo in considerazione di una
condizione personale del soggetto attivo, quella di pregiudicato per
delitto contro la vita e l’incolumità, che non dovrebbe qualificare
l’individuo, una volta per sempre, come particolarmente pericoloso.
Considerato che la Corte costituzionale ha già ritenuto privo di
ragion d’essere (sentenze n. 110 del 1968 e n. 100 del 1971) il dubbio
relativo alla legittimità di un trattamento differenziato per gli
autori di reati, anche all’infuori delle ipotesi regolate nel libro I,
titolo IV, capo II del codice penale;
che le “condizioni personali” collocate dall’art. 3 della
Costituzione sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua,
della religione, delle opinioni politiche per escludere ogni
discriminazione fra i cittadini non sono quelle che derivano da
un’attività criminosa del soggetto;
che il principio di uguaglianza è invocabile in situazioni uguali
o giuridicamente comparabili: razionalmente, quindi, la legge distingue
fra l’incensurato e il recidivo nella commisurazione delle pene, e
altrettanto giustamente, nel caso dell’art. 688, secondo comma, del
codice penale, ritiene più pericoloso l’ubriaco già condannato per
delitto doloso contro la vita o l’incolumità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 688, secondo comma, del codice
penale, sollevata, con l’ordinanza 27 marzo 1970 del pretore di Gardone
Val Trompia, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.