Ordinanza N. 156 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/1970
Data deposito/pubblicazione
06/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/10/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralità), promossi:
1) con ordinanza emessa il 7 novembre 1969 dalla Corte d’appello di
Torino nel procedimento penale a carico di Nicola Lusso, iscritta al n.
155 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;
2) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1969 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Vincenzo Balducci, iscritta al n.
215 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
3) con ordinanza emessa il 10 dicembre 1969 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Maria Raimondo, iscritta al n. 218
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe
propongono questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in
cui prevede la facoltatività dell’assistenza tecnica di un difensore,
in riferimento all’art. 24, secondo comma (ordinanza della Corte
d’appello di Torino), e agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione (ordinanze del tribunale di Torino);
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che nessuna delle parti si è costituita.
Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata illegittima
con sentenza di questa Corte n. 76 del 1970.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti di persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), già
dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 76 del 20
maggio 1970, nella parte in cui non prevede l’assistenza obbligatoria
del difensore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.