Ordinanza N. 156 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
24/07/1981
Data deposito/pubblicazione
24/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/07/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione
ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme
a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed
assimilati), promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1978, il 22
gennaio e il 12 luglio 1979, il 16 giugno 1978 e il 12 marzo 1980 dai
pretori di Brescia, Bologna e Roma, rispettivamente iscritte ai nn.
247, 290, 704 e 726 del registro ordinanze 1979 ed al n. 274 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 147, 168 e 345 dell’anno 1979 e n. 152 dell’anno 1980;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 9
ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico di aziende
municipalizzate e consorzi di comuni gli oneri finanziari derivanti
dall’applicazione dell’art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336;
Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui non indica i mezzi
con i quali Comuni, Aziende municipalizzate e relativi Consorzi,
faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824,
sollevata dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere