Ordinanza N. 157 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
29/05/1974
Data deposito/pubblicazione
29/05/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/05/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
26 giugno 1972 dal pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico
di Eterno Salvatore, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22
novembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1972 il pretore di Vittoria ha
proposto, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, secondo comma,
del codice di procedura penale che consente la costituzione di parte
civile nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute
per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, senza il
rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dall’art. 163
bis del codice di procedura civile;
che l’ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 108 del 17 giugno
1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale proposta dal pretore di Vittoria sulla base del rilievo
che l’inserimento dell’azione civile nel giudizio penale pone in essere
una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente,
differente da quella riservata all’esercizio dell’azione civile nel
processo civile;
che, successivamente, la stessa questione è stata dichiarata da
questa Corte manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e
n. 182 del 1973;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a
modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 93, secondo comma, del codice di procedura
penale, promossa, con riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione,
dal pretore di Vittoria con ordinanza 26 giugno 1972, già dichiarata
non fondata con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente
infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e n. 182 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere