Ordinanza N. 158 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
29/05/1974
Data deposito/pubblicazione
29/05/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/05/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
del codice di procedura penale, nel testo modificato dal d.l. 1 maggio
1970, n. 192, convertito nella legge 1 luglio 1970, n. 406, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 maggio 1973 dal pretore di Catania nel
procedimento penale a carico di Bruzzese Salvatore, iscritta al n. 284
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 29 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 30 giugno 1973 dalla Corte suprema di
cassazione – sezioni unite penali – nel procedimento penale a carico di
Castellano Raffaele, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10
ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 272 del cod. procedura pen.;
che in questa sede non si è costituita nessuna delle parti né è
intervenuta la presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che, in pendenza del giudizio dinanzi a questa Corte,
è sopravvenuto il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante
“provvedimenti urgenti sulla giustizia penale” (Gazzetta Ufficiale 12
aprile 1974, n. 97), che ha, tra l’altro, modificato il testo della
norma denunziata;
che si rende perciò necessario che sia esaminata anche alla
stregua delle nuove disposizioni la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 272 del codice di procedura
penale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, alla Corte di
cassazione e al pretore di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere