Ordinanza N. 158 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1980
Data deposito/pubblicazione
15/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv.
ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza
emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento
civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l’ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e
59 della legge sull’equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi
la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione
per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio,
soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto
milioni annui.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge
citata;
che l’estensione della censura all’art. 30, ottavo comma, della
stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato
vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era
chiamato a decidere sull’azione di rilascio, in base appunto alla
previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura
per il rilascio);
che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la
disparità di trattamento di cui all’art. 59, sicché non vengono
prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.
Considerato che detta censura è stata già respinta con la
sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata
manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e
59 della legge sull’equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con
l’ordinanza di rimessione n. 988/1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere