Ordinanza N. 158 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1986
Data deposito/pubblicazione
27/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1986
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI
– Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA,
Giudici,
codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio
decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall’art. 1 della
legge 2 agosto 1967, n. 799, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112,
Tabella Allegato A, 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dal Pretore di Foligno nel
procedimento penale a carico di Montenero Giovanni, iscritta al n. 836
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 121 dell’anno 1983;
2) n. 2 ordinanze emesse il 29 giugno 1983 dal Pretore di Ales nei
procedimenti penali a carico di Loi Giovanni, iscritte ai nn. 905 e 906
del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39 dell’anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Foligno, con ordinanza del 15 dicembre
1981, ha denunciato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
l’illegittimità del combinato disposto degli artt. 699 del codice
penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio decreto 5
giugno 1939, n. 1016, come modificato dall’art. 1 della legge 2 agosto
1967, n. 799, “in quanto rende punibile come porto abusivo di armi il
comportamento di colui che porta con sé un fucile per il quale ha
ottenuto regolare licenza ma senza avere provveduto al pagamento della
tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del
rilascio”, deducendo che “perseguire in sede penale il comportamento di
colui che abbia portato con sé un fucile senza aver provveduto al
versamento della tassa prescritta non può avvenire che in violazione
dell’art. 3 della Costituzione posto che per analoghe omissioni di
versamenti di tasse, anche più gravi sotto il profilo patrimoniale,
non sono previste sanzioni del genere”;
e che il Pretore di Ales, con due ordinanze del 29 giugno 1983, ha
denunciato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
l’illegittimità dell’art. 699 del codice penale, in relazione agli
artt. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20 marzo
1953, n. 112, Tabella Allegato A, 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
in quanto “la norma in esame fa derivare conseguenze di carattere
penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia”,
conseguenze, invece, non previste “in relazione ad altre autorizzazioni
(ad esempio, patente di guida”);
considerato che i tre giudizi, concernendo questioni simili, quando
non addirittura coincidenti, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato altresì che, in relazione all’analoga fattispecie
dell’esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa
annuale di concessione governativa, la Corte, con sentenza n. 272 del
1974, ha dichiarato non fondata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità “degli artt. 7 e 8,
dodicesimo comma (già quinto comma), del regio decreto 5 giugno 1939,
n. 1016”;
che in detta pronuncia è stato precisato che “non sussiste la
denunciata violazione dell’art. 3 della Costituzione”, perché, “se è
vero che la guida di veicoli con patente ma senza che si sia provveduto
al pagamento della tassa annuale di concessione governativa è punita
con sanzioni meramente fiscali, va ricordato che il legislatore è
dotato di poteri discrezionali e che nel caso in esame il pagamento
della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie ma connesse
anche alla tutela del patrimonio faunistico”;
che la stessa ratio decidendi vale ad escludere la fondatezza delle
questioni prospettate dai giudici a quibus.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del
codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio
decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall’art. 1 della legge
2 agosto 1967, n. 799, questione sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Foligno con ordinanza del 15
dicembre 1981 (r.o. 836 del 1982);
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 699 del codice penale, in
relazione agli artt. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del
d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, Tabella Allegato A, e 8 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641, questione sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Ales con due ordinanze del 29 giugno
1983 (r.o. 905 del 1983 e 906 del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
GIUSEPPE BORZELLINO – RENATO
DELL’ANDRO – GABRIELE PESCATORE – UGO
SPAGNOLI – FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere