Ordinanza N. 159 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1980
Data deposito/pubblicazione
15/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv.
ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
comma, n. 4, e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 21
maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Grotte, nel procedimento civile
vertente tra Ciraolo Calogero e Garifi Vincenzo, iscritta al n. 809 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l’ordinanza n. 809/79 è stata sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59,
primo comma, n. 4, e 61 della legge sull’equo canone n. 392 del 27
luglio 1978, nella parte in cui stabilisce che il diritto di recesso
può essere esercitato immediatamente dal proprietario, nel caso
intenda procedere a demolizione o trasformazione dell’immobile (art.
59, n. 4, cit. legge), mentre spetta solo dopo un biennio
dall’acquisto, nel caso di destinazione dell’immobile per propria
necessità; per il dubbio che la normativa denunciata violi il
principio di uguaglianza discriminando i conduttori a seconda che il
recesso sia chiesto dal proprietario per demolire o trasformare
l’immobile locato (nel qual caso l’obbligo del rilascio è immediato),
oppure per propria necessità (con conseguente differimento del
rilascio di un biennio dall’acquisto dell’immobile).
Considerato che la medesima questione è Stata già prospettata a
questa Corte che, con la sent. n. 58 del 1980, ne ha dichiarato
l’infondatezza, per la diversità oggettiva delle situazioni poste in
comparazione, atteso che il legislatore ha voluto tener conto, nel
dettare la normativa impugnata, oltreché del rapporto
locatore-conduttore, anche degli interessi generali connessi alle
esigenze di incremento e miglioria del patrimonio edilizio;
che nell’ordinanza di rimessione non sono prospettati nuovi profili
né addotti motivi nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, primo comma, n.
4, e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarata non fondata
con la sentenza n. 58 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere