Ordinanza N. 159 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/1999
Data deposito/pubblicazione
10/05/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di
concorsi universitari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre
1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso
proposto da Pascali Raffaele contro il Ministero dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 639
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di costituzione di Pascali Raffaele nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
ordinanza 21 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24
agosto 1998) – emessa nel giudizio promosso da Pascali Raffaele
contro il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per l’annullamento dell’intero procedimento relativo al
conferimento del giudizio di idoneità a professore associato per il
raggruppamento n. 10 (diritto ecclesiastico), di cui alla legge di
delega n. 28 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n.
382 del 1980 ed ai decreti ministeriali 4 dicembre 1980, 26 aprile
1983, 11 giugno 1982 e 18 gennaio 1986 e, in subordine, del giudizio
di non idoneità del ricorrente, conseguito nella prima e seconda
tornata – ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, recante
“Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 5
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi
universitari”, nella parte in cui riconosce ai docenti universitari
in aspettativa obbligatoria l’elettorato passivo per la formazione
delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a
professore associato;
che il rimettente, assumendo che la disposizione censurata,
contrariamente a quanto si evince dal titolo della legge, abbia in
realtà innovato la disciplina previgente, ritiene che la stessa si
ponga in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108,
secondo comma, della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza della
questione;
che si è costituita fuori termine la parte privata.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 451 del 1991, ha
dichiarato non fondata identica questione – sollevata dallo stesso
Tribunale amministrativo regionale con ordinanze emesse nella
medesima data di quella in epigrafe – in quanto ha escluso che la
norma impugnata abbia natura innovativa, confermandone nel contempo
il carattere di norma di interpretazione;
che su identica questione – sollevata sempre dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa
contestualmente alle altre sopra ricordate, ma pervenuta
successivamente – questa Corte si è, di poi, pronunziata nel senso
della manifesta infondatezza (ordinanza n. 110 del 1992);
che, non emergendo argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli
già esaminati, non resta che ribadire la declaratoria di manifesta
infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341
(Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 5
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi
universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104,
primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola