Ordinanza N. 16 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
09/02/1967
Data deposito/pubblicazione
09/02/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/02/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
1951, n. 502, promosso con ordinanza 22 dicembre 1964 della Corte
d’appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente fra Trevisi
Vito e Giuseppe contro l’Opera per la valorizzazione della Sila,
iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.
Visti gli atti di costituzione di Trevisi Vito e Giuseppe e di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del
Giudice Michele Fragali:
uditi l’avv. Francesco Tassoni, per i Trevisi, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con l’ordinanza suddetta, è stata proposta, con
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno 1951, n. 502, in quanto
violava gli artt. 4 e 27 della legge delegante 12 maggio 1950, n. 230,
perché il piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di
Barracco Roberto che con esso si approvava, riguardava anche un
appezzamento di terreno di proprietà di Trevisi Vito e Giuseppe;
ritenuto altresì che la parte privata e l’interveniente hanno dato
notizia che è addivenuta una transazione con l’ente Sila per le
pretese dedotte nel giudizio a quo;
Considerato che la circostanza suddetta possa far supporre che allo
stato sia venuta meno la rilevanza delle questioni rimesse al giudizio
della Corte costituzionale e che tale valutazione non può essere
compiuta se non dalla Corte di appello;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di
Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI.