Ordinanza N. 16 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
23/01/1974
Data deposito/pubblicazione
23/01/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/01/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
del codice penale e dell’art. 316 del codice civile, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 maggio 1971 dal pretore di Porretta Terme
nel procedimento penale a carico di Passini Iride, iscritta al n. 293
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;
2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal pretore di Avigliana nel
procedimento penale a carico di Dell’Aquila Domenica, iscritta al n. 92
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con ordinanza del 6 maggio 1971, nel corso del
procedimento penale a carico di Iride Passini, imputata del reato di
sottrazione di persone incapaci, per avere sottratto al proprio
coniuge, esercente la patria potestà, la figlia Luciana, minore degli
anni 14, il pretore di Porretta Terme sollevava questione di
legittimità costituzionale dell’art. 574 del codice penale e dell’art.
316 del codice civile, in riferimento agli art. 3 e 29 della
Costituzione;
che detto pretore ha sollevato tale questione pur mostrandosi
edotto che con la sentenza 28 marzo 1969, n. 54, questa Corte ha
dichiarato non fondata identica questione sollevata in relazione
all’art. 574 c.p. e con la sentenza 8 luglio 1967, n. 102, questione
identica per motivazione, sebbene sollevata a fini diversi, in
relazione all’art. 316 del codice civile;
che il giudice a quo – argomentando dalla sentenza 5 febbraio 1964,
n. 9, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 574 c.p. in riferimento all’articolo 29, comma
secondo, della Costituzione “in quanto limita il diritto di querela al
solo genitore esercente la patria potestà” – insiste nel sostenere che
si deve pervenire a dichiarare la piena parità di entrambi i coniugi
anche in materia di esercizio di patria potestà, con la conseguente
dichiarazione di illegittimità della norma denunziata, sia in
riferimento all’art. 3, sia in riferimento all’art. 29 della
Costituzione;
Ritenuto altresì che, con ordinanza 26 gennaio 1972, emessa nel
corso del procedimento penale a carico di Domenica Dell’Aquila,
imputata del reato di sottrazione di persone incapaci e di violazione
degli obblighi di assistenza familiare, il pretore di Avigliana ha
sollevato, alla sua volta, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 574 c.p., in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
sostenendo che la disparità di trattamento fra i due genitori,
nell’esercizio della patria potestà, tra l’altro, disgregherebbe
l’unità familiare, tutelata dall’art. 29 della Costituzione stessa;
che non vi è stata costituzione di parti;
che i due giudizi vanno riuniti, avendo, sostanzialmente, per
oggetto la stessa questione.
Considerato che di tali questioni deve dichiararsi la manifesta
infondatezza, in quanto sono già state decise in senso negativo con le
sentenze di questa Corte 8 luglio 1967, n. 102, e 28 marzo 1969, n. 54
(alla quale ha fatto seguito l’ordinanza di manifesta infondatezza 11
luglio 1969, n. 130) e non è stato addotto alcun nuovo argomento che
valga a fare mutare l’adottata soluzione;
che basta, al riguardo, tener presente l’ampia motivazione della
sentenza n. 54 del 1969, la quale non ha trascurato di confutare le
argomentazioni che anche in quel giudizio si erano tratte dalla
sentenza 5 febbraio 1964, n. 9.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 574 del codice penale, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata con entrambe le ordinanze di
cui in epigrafe, e dell’art. 316 del codice civile, in riferimento agli
stessi artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dal pretore di
Porretta Terme con l’ordinanza 6 maggio 1971, questioni già decise con
le sentenze n. 102 del 1967 e n. 54 del 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere