Ordinanza N. 16 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/01/1989
Data deposito/pubblicazione
18/01/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/01/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
n. 4 e ult. co., e successive modificazioni della legge Regione
Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell’Assemblea
regionale siciliana), in relazione all’art. 3, co. primo, n. 1, l. 23
aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza
emessa il 24 giugno 88 dalla Corte d’Appello di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Parrino Antonino e Magro Francesco
ed altri, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale
dell’anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Parrino Antonino, Magro
Francesco e La Loggia Giuseppe;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte d’Appello di Palermo, con ordinanza 24
giugno 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma l. reg. sic. 20 marzo
1951 n. 29, e successive modificazioni, con riferimento all’art. 51,
primo co., della Costituzione;
che l’ordinanza premetteva la vigenza, nei confronti degli
amministratori di Enti pubblici, soggetti per legge a vigilanza o
tutela della Regione Sicilia (come appunto è l’E.A.S. di cui si
discute in causa), della norma di cui all’articolo impugnato, così
come modificato dall’art. 1 della l. reg. sic. 13 luglio 1972 n. 33,
dall’art. 5 l. reg. sic. 29 dicembre 1975 n. 87, e dall’art. 33 l.
reg. sic. 6 gennaio 1981 n. 6, in guisa che gli amministratori di
tali Enti che, eletti all’Assemblea regionale siciliana, non si
fossero dimessi, cessando dalle loro funzioni, almeno 90 giorni prima
del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni
regionali, dovevano essere considerati ineleggibili e, come tali,
decaduti dalla carica;
che, però, rilevava l’ordinanza l’esistenza di un diverso
principio, affermato dalla sentenza n. 171 del 14 giugno 1984 di
questa Corte, secondo cui il combinato disposto dei citati commi
dell’articolo ora impugnato doveva ritenersi illegittimo per quanto
si riferisce agli amministratori di Enti ospitalieri, dovendosi
convertire l’ineleggibilità in incompatibilità;
che tale sentenza, tuttavia, non avendo travolto anche tutte le
altre possibili ipotesi di ineleggibilità previste dallo stesso n. 4
del primo comma dell’articolo impugnato, non compete al giudice
ordinario estendere la portata di quella pronunzia ad ipotesi divere
da quella contemplata nella sentenza della Corte, pur ricorrendo la
stessa ratio;
che, pertanto, riteneva l’ordinanza di dover rimettere a questa
Corte sia il giudizio concernente la detta estensibilità sia, in
ipotesi, quello concernente le esigenze di eventuali situazioni
locali che giustifichino nella regione Sicillia l’adozione di norme
particolari nella materia de qua;
che si costituivano davanti a questa Corte tanto l’appellante
Antonio Parrino, rappresentato e difeso dal prof. avv. Silvio De Fina
unitamente all’avv. Francesco Tinaglia, quanto l’appellato Francesco
Magro, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Silvestri, nonché
l’intervenuto Giuseppe La Loggia, rappresentato e difeso dal prof.
avv. Pietro Virga e dal prof. avv. Pietrangelo Jaricci;
che la difesa del Parrino e quella dell’intervenuto, sostenendo
le ragioni dell’ordinanza di rimessione, chiedevano che fosse
dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate per un necessario adeguamento sia alla citata sentenza n.
171 del 14 giugno 1984 di questa Corte sia alla legislazione statale
e alla stessa più recente legislazione regionale, che, per gli enti
pubblici controllati, hanno tramutato in cause di incompatibilità
talune cause precedentemente considerate d’ineleggibilità;
che, anzi, sosteneva in via principale l’intervenuto che non
sarebbe stato nemmeno necessario sollevare la questione, essendo la
fattispecie in esame già ricompresa nella declaratoria
d’illegittimità di cui alla predetta sentenza;
che osservava, per contro, l’appellato come per gli enti
“dipendenti” non ci sarebbe stata alcuna conversione delle cause
d’ineleggibilità in cause d’incompatibilità, e che l’EAS tale
appunto doveva essere considerata, e non semplicemente sottoposta a
controllo della Regione, e che, ad ogni modo, doveva nella specie
valere sopratutto l’ultimo comma dell’art. 10 impugnato, attesa la
particolare situazione in cui versa la Regione Sicilia;
Considerato che effettivamente anche la legge statale (art. 2 n.
11 l. 23 aprile 1981 n. 154), come la stessa attuale legge regionale
(art. 9 n.11 l. reg. sic. 26 giugno 1986 n. 31), considerano cause
d’ineleggibilità alla carica di consigliere degli enti autonomi
territoriali gli amministratori di enti pubblici “dipendenti” dagli
enti stessi;
che, però, da una parte, per le dette leggi sarebbero,
comunque, sufficienti a rimuovere la causa le dimissioni
dell’amministratore prima che la candidatura venga proposta, mentre
nella specie la norma impugnata esige le dimissioni e l’effettiva
cessazione addirittura novanta giorni prima della scadenza del
mandato da cui l’ineleggibilità trae origine;
che, d’altra parte, non sembra nemmeno che, come sostenuto,
l’EAS possa essere ritenuta ente pubblico “dipendente” dalla Regione,
che anzi, proprio l’art. 20 della l. 14 settembre 1979 n. 212
definisce semplici “controlli” le attività di vigilanza espletate
dalla Regione sull’amministrazione dell’EAS, che sembra avere
piuttosto la figura di un Ente economico di servizi;
che tutto ciò porterebbe a ritenere astrattamente fondata la
sollevata questione, se non fosse che in concreto occorre tenere
conto di quanto osservava, soltanto lo scorso anno, la sent. n. 127
di questa Corte che, riferendosi tanto agli amministratori dell’EAS
quanto a quelli degli altri enti di cui alla citata legge n. 212 del
1979, scriveva che “Lo stesso Commissario dello Stato riconosce che
l’ineleggibilità in oggetto è stata disposta al fine di impedire la
formazione di clientele elettorali attraverso l’uso strumentale delle
suddette cariche. Ed allora se si pone mente, per un verso, al fatto
che tali cariche si prestano di per sé – e nell’esperienza concreta
si sono prestate – a divenire centri di poteri e, quindi, di raccolta
di voti e, per altro verso, alle particolari misure adottate dal
legislatore statale in vari campi nel territorio della regione, la
disposta ineleggibilità appare amalgamarsi con esse e, quindi,
sorretta da un’adeguata giustificazione”;
che, in siffatta prospettiva e nel contesto delle menzionate
particolari situazioni regionali, anche la diposizione di cui
all’ultimo comma dell’articolo impugnato trova giustificazione nella
cautela che il legislatore ha inteso assumere, eliminando ogni
possibilità di sfruttamento della carica a fini elettorali, già nei
tre mesi che precedono la presentazione delle candidature;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma l. reg.
siciliana 20 marzo 1951 n. 29, e successive modificazioni, sollevata
dalla Corte d’appello di Palermo, con ordinanza 24 giugno 1988, in
riferimento all’art. 51, primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI