Ordinanza N. 160 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1980
Data deposito/pubblicazione
15/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1980
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
– Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI,
Giudici,
degli artt. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23
maggio 1950, n. 253 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal Pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Jeva Antonio e Cazzaniga Achille
ed altra, iscritta al n. 911 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza del 13 novembre 1978 è stata sollevata
dal Pretore di Milano, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 82 della legge sull’equo canone 27 luglio 1978, n. 392 e 4 della
legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere,
nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni),
l’azione di cessazione della proroga stessa per urgente e improrogabile
necessità del locatore; nonostante la protrazione legale della durata
dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la
conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche della
azione di rilascio per finita locazione; per il dubbio che ciò
realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori,
attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il
conduttore sia meno abbiente.
Considerato che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza
di questa Corte n. 22 del 22 febbraio 1980, la quale ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58,
59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, “nella parte in cui
esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti
in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga”;
che la questione prospettata, trattandosi nel caso di specie di
procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per
effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per
i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per
convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i
limiti indicati dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 15 febbraio
1980;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle sopravvenute
decisioni di questa Corte, se la questione sollevata sia tuttora
rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere