Ordinanza N. 160 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1986
Data deposito/pubblicazione
27/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA,
Giudici,
ottobre 1972, n. 643 (“Istituzione dell’imposta sull’incremento di
valore degli immobili”), in riferimento all’art. 2 lett. c, d.P.R. 29
settembre 1973, n.598 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche”) e dell’art. 8 della legge 16
dicembre 1977, n. 904 (“Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche… e altre norme in materia fiscale”)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Pinerolo sul ricorso proposto dalla Opera Pia Rifugio
Re Carlo Alberto iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis
dell’anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla Unione
delle Comunità Israelitiche Italiane, iscritta al n. 625 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2/1 s.s. dell’anno 1986;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con ordinanza del 19 luglio 1984, emessa sul ricorso
proposto dall'”Opera Pia Rifugio Re Carlo Alberto” per ottenere il
rimborso integrale dell’INVIM decennale già corrisposta su quattro
alloggi di sua proprietà, l’adita Commissione tributaria di primo
grado di Pinerolo – rilevato che, ai sensi degli artt. 25, comma
secondo, d.P.R. n. 643/1972 e 2, lett. c), d.P.R. n. 598/1973, agli
enti morali (come quello di specie) non svolgenti attività commerciali
spetta, allo stato, una mera “riduzione” dell’INVIM pari al 50%, mentre
l’art. 8 della successiva legge 16 dicembre 1977, n. 904, dichiara del
tutto “esenti” dalla medesima imposta gli “immobili appartenenti ai
benefici ecclesiastici” – ha conseguentemente denunciato di
illegittimità il predetto art. 8 della legge n. 904/1977, in relazione
agli artt. 25 d.P.R. 643/1972 e 2 d.P.R. 598/1973, per contrasto con
gli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, in ragione della
“disparità di trattamento che parrebbe sussistere fra gli enti morali
religiosi cattolici e quelli non cattolici”;
che, con altra ordinanza in data 26 febbraio 1985, anche la
Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, adita su ricorso
della “Unione delle Comunità Israelitiche Italiane”, in accoglimento
di eccezione dalla medesima proposta, ha denunciato lo stesso art. 8
della legge n. 904 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 19 Cost., a
sua volta argomentando che la disposta esenzione dall’INVIM in favore
di enti delle confessioni religiose cattoliche e non anche di istituti,
con analoghe finalità, appartenenti ad altre confessioni inciderebbe
sulla stessa libertà di religione, in quanto a trattamenti diversi non
potrebbero non corrispondere possibilità diverse di professare le
varie fedi;
che in entrambi i giudizi innanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per
l’infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che i due giudizi vanno congiuntamente decisi,
convergendo sostanzialmente le varie impugnazioni sull’identica
disposizione dell’art. 8 della legge 1977 n. 904;
che, per altro, con recente sentenza n. 86 del 27 marzo 1985,
questa Corte ha già dichiarato non fondate analoghe questioni di
legittimità dello stesso art. 8 legge 904/1977 in riferimento agli
artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.: argomentando che “la ratio legis cui si
informa l’impugnata esenzione dell’INVIM decennale concerne in modo
esclusivo i benefici (e non pure altri enti) ecclesiastici e non si
presta ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose diverse”,
atteso che, nel sistema conseguente all’applicazione dell’art. 30,
terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 e quantomeno fino
all’entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti e benefici
ecclesiastici, lo Stato ha “interesse a prender parte alla gestione dei
benefici ecclesiastici”, perché congruabili dallo Stato stesso; ed ha
aggiunto che la menzionata disciplina neppure si pone in contrasto con
gli artt. 8 e 19, che garantiscono eguale libertà di culto ma non
identità di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose
con lo Stato; né viola l’art. 20 Cost. perché l’esenzione in parola
neppure in modo indiretto si presta ad essere configurata come “gravame
fiscale” atto a discriminare le confessioni religiose acattoliche;
che non sono ora addotti né la Corte ravvisa motivi per
discostarsi dalla propria precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche
in relazione agli artt. 25, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643 e 2 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere