Ordinanza N. 160 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/1999
Data deposito/pubblicazione
10/05/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici
fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell’art. 1 del decreto
ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici
fiduciari delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa
il 26 maggio 1998 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile
vertente tra le Ferrovie dello Stato S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia
Emanuele, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione lavoro, nella causa
fra le Ferrovie dello Stato – S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia Emanuele,
ha sollevato, con ordinanza del 26 maggio 1998, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto ministeriale 16
giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle
ferrovie dello Stato) e dell’art. 1 del decreto ministeriale 22
giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle
Ferrovie dello Stato), “nella parte in cui prevedono che i medici
fiduciari non hanno qualità di impiegati, pur in presenza di una
disciplina tipica del lavoro subordinato e prescindendo dal concreto
atteggiarsi del rapporto”;
che il rimettente, assumendo che le disposizioni censurate
trovino fonte in “un vero e proprio atto di normazione secondaria con
forza di legge”, ritiene che esse ledano:
gli artt. 3 e 35 della Costituzione, introducendo “una evidente
disparità di trattamento tra cittadini-lavoratori che svolgono una
attività lavorativa avente le stesse caratteristiche”;
l’art. 36 della Costituzione, giacché, “rendendo impossibile
l’esercizio del diritto a vedere qualificato come subordinato il
proprio rapporto di lavoro”, si “preclude al lavoratore il godimento”
del diritto ad una “retribuzione equa e sufficiente”;
gli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la
qualificazione “per legge” della natura autonoma del rapporto di
lavoro dei medici fiduciari, “a prescindere dalle sue effettive
caratteristiche”, limita, da un lato, “il diritto del cittadino di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti” e, dall’altro,
“sottrae al giudice (con compressione della funzione giurisdizionale)
la attività qualificatoria ed interpretativa dei fatti e delle
circostanze rilevanti ai fini della loro successiva qualificazione
giuridica e della disciplina applicabile”;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, il quale – nel concludere per una declaratoria di
inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della sollevata
questione di legittimità costituzionale – ha argomentato,
essenzialmente, sulla natura di “regolamenti di esecuzione” dei
decreti impugnati, come tali privi di forza di legge e, dunque,
sottratti al sindacato di costituzionalità.
Considerato che i decreti ministeriali sui quali si appuntano le
censure del rimettente (decreti ministeriali 22 giugno 1984, n. 1542
e 16 giugno 1979, n. 1626) non possono reputarsi atti aventi forza di
legge;
che in tal senso depone non solo la loro intitolazione, ma anche
la definizione che ne dà l’art. 1 del regio d.-l. 8 gennaio 1925, n.
34 (sostitutivo dell’art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
modificato dall’art. 1 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728),
sulla base del quale essi sono stati emanati, come pure la procedura
seguita per la loro adozione (tale da prevedere l’acquisizione, tra
l’altro, del parere del Consiglio di Amministrazione dell’allora
Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato);
che, pertanto, le disposizioni contenute nei denunciati decreti
ministeriali non sono suscettibili di formare oggetto del sindacato
che l’art. 134 della Costituzione riserva a questa Corte, sicché la
sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ex
plurimis ordinanze n. 43 del 1998 e n. 208 del 1997).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto ministeriale 16
giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle
ferrovie dello Stato) e dell’art. 1 del decreto ministeriale 22
giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle
Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35,
36, 24, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola