Ordinanza N. 161 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1980
Data deposito/pubblicazione
15/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA
PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
n. 5, e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (foglio di via
obbligatorio) promossi con ordinanze 25 maggio 1976 del Pretore di
Venezia, 6 luglio 1978 e 1 ottobre 1979 del Pretore di Legnano, 27
novembre 1979 del Pretore di Latisana, 3 e 6 dicembre 1979 del Pretore
di Legnano, 12 dicembre 1979 del Pretore di Codroipo e 31 marzo 1980
del Pretore di Legnano, rispettivamente iscritte al n. 671 del registro
ordinanze 1976, al n. 484 del registro ordinanze 1978, al n. 926 del
registro ordinanze 1979 ed ai nn. 1, 47, 48, 67 e 346 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 346 del 1976, nn. 10 e 332 del 1979 e nn. 71, 85, 92 e 166 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che i pretori di Venezia, Legnano, Latisana e Codroipo con
le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 (anche in relazione al precedente art. 1, n.
5) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per contrasto.
1) con l’art. 16 della Costituzione, perché la norma impugnata
conferirebbe al questore poteri discrezionali in ordine all’emanazione
del foglio di via;
2) con l’art. 16 della Costituzione, perché la norma impugnata
(anche in relazione al precedente art. 1 n. 5) consentirebbe
limitazioni alla libertà di circolazione per persone pericolose per la
pubblica moralità;
3) con l’art. 25 della Costituzione, perché la norma impugnata
(anche in relazione al precedente art. 1) si porrebbe come “titolo
fittizio” per la irrogazione di pene.
Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa
Corte ha già deciso con la sentenza n. 68 del 1964 che l’espressione
“in via generale”, contenuta nell’art. 16 della Costituzione non
impedisce che la legge demandi alla autorità amministrativa
l’accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza di singoli
individui e quindi conceda alla predetta autorità i necessari poteri
valutativi;
che, per quanto riguarda la seconda questione, questa Corte ha già
deciso con le sentenze n. 2 del 1956 e n. 126 del 1962 che il pericolo
per la pubblica moralità deve ritenersi tale da minare la sicurezza e
la sanità pubblica e che eventuali vizi di singoli provvedimenti,
rilevabili nei giudizi di merito, non ridondano sul piano della
legittimità costituzionale della norma;
che, per quanto riguarda la terza questione, il fatto reato
previsto dalla disposizione denunziata consiste nella contravvenzione
al foglio di via obbligatorio legittimamente emanato, sicché non si
scorge alcun contrasto con l’art. 25 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
sollevata dai pretori di Venezia, Legnano, Latisana e Codroipo con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 16 e 25 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere