Ordinanza N. 161 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1986
Data deposito/pubblicazione
27/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA,
Giudici,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (“Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria”), 51 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche”), 1, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (“Istituzione e disciplina dell’imposta locale
sui redditi”) promossi con le seguenti ordinanze:
1 ) ordinanza emessa l’8 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Ferrara sul ricorso proposto da Brugnatti Guido,
iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 bis dell’anno 1985;
2) ordinanza emessa il 29 settembre 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Urbino sul ricorso proposto da Morani
Mario, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell’anno 1985;
3) 3 ordinanze emesse l’11 aprile 1985 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Alessandria sui ricorsi proposti da Corica
Giovanni, Giaccone Eduardo e Marchelli Paolo c/Ufficio II.DD. di Novi
Ligure, iscritte ai nn. 456, 457 e 458 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 bis
dell’anno 1985:
4) ordinanza emessa il 17 maggio 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Sondrio sui ricorsi riuniti proposti da Scarinzi
Tarcisia e altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1 s.s.
dell’anno 1986;
5) ordinanza emessa il 19 marzo 1985 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Lucaccioni
Pietro c/Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 741 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11/1 s.s. dell’anno 1986.
Visto l’atto di costituzione di Brugnatti Guido nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l’8 ottobre 1984 (pervenuta alla
Corte il 26 aprile 1985), la Commissione tributaria di secondo grado di
Ferrara, giudicando sul ricorso proposto da persona esercente
l’attività di panettiere, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1
della legge n. 825 del 1971, 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del
1973 e 51 del d.P.R. n. 597 del 1973, “nella parte in cui non si
prevede che i redditi della piccola impresa non siano esclusi (rectius,
siano esclusi) dall’imposta locale sui redditi”, in considerazione che
i predetti redditi derivano prevalentemente da lavoro, mentre la loro
componente patrimoniale è generalmente assai modesta;
che la Commissione tributaria di primo grado di Urbino con
ordinanza emessa il 29 settembre 1984 (pervenuta alla Corte il 2 maggio
1985), la Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria con
tre ordinanze emesse l’11 aprile 1985 e la Commissione tributaria di
primo grado di Milano con ordinanza emessa il 19 marzo 1985 hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
599, in relazione all’art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella
parte in cui tale combinato disposto non esclude dall’ILOR i redditi
dei rappresentanti di commercio senza deposito, pur essi considerati
frutto di solo lavoro o in netta prevalenza di solo lavoro;
che la Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con
ordinanza emessa il 17 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art.
1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione all’art. 51 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tale combinato disposto non
esclude dall’ILOR i redditi di impresa minore, derivanti da solo lavoro
autonomo, e specificatamente i redditi degli agenti assicuratori;
che nel procedimento promosso dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Ferrara si è costituito il Sig. Guido Brugnatti ed ha
chiesto l’accoglimento della questione, richiamando la sentenza n.
42/1980 della Corte costituzionale ed affermando che le conclusioni
dalla stessa raggiunte non possono non applicarsi al piccolo
imprenditore, dato che anche nell’attività di costui il fattore lavoro
è elemento largamente prevalente rispetto all’altro fattore costituito
dall’organizzazione dei beni;
che in tutti i procedimenti è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l’infondatezza delle
sollevate questioni.
Considerato che i giudizi vanno congiuntamente decisi, vertendo le
varie impugnazioni sulle medesime disposizioni e proponendo le stesse
censure;
che peraltro, con recente sentenza n. 87/1986, questa Corte ha già
dichiarato inammissibile analoga questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 legge 9 ottobre 1971 n. 825, 51 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 e 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, per un
duplice concorrente motivo: perché la Corte “non è abilitata ad
introdurre in materia – mediante pronunce di accoglimento parziale –
nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle
operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria”; perché
“la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di
legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per
la semplice ragione che trattasi appunto di un problema
interpretativo”, potendo i singoli giudici tributari valutare se i
redditi di volta in volta considerati appartengano alla categoria dei
redditi d’impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo;
che non sono ora addotti né la Corte ravvisa motivi per
discostarsi dalla propria precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre
1971, n. 825, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere