Ordinanza N. 162 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1980
Data deposito/pubblicazione
15/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/11/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA
PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), in relazione all’art. 10 della legge 9 ottobre
1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con ordinanze emesse l’8
e il 15 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Latina sui ricorsi proposti da Felici Giuseppe ed altri e dalla s.r.l.
CO.L.A.BO. rispettivamente iscritte ai nn. 254 e 255 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 145 e 152 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione
tributaria di secondo grado di Latina ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, in quanto
entrambe le ordinanze di rimessione prospettano, nei medesimi termini,
identiche censure;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del
d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., è
stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n.
63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, ed 11 giugno 1980, n.
85: la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le
seconde l’hanno ritenuta manifestamente infondata;
che nelle ordinanze in esame non sono addotti motivi che possano
indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina – in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione – con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere