Ordinanza N. 163 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
a) degli artt. 84 lett. g, 87, 89, 109, 126, 127, 130, 136, 137
secondo comma, 139, 173, 174, 176, 288 lett. c, del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645;
b) degli artt. 31, primo, secondo e terzo comma, e 45 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni);
c) degli artt. 12, 14, 32 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269
(legge del registro);
d) dell’art. 2, ultimo comma, in relazione all’art. 1, primo comma,
lett. a, della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni di
natura non penale in materia tributaria);
e) degli artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma, della legge 5
gennaio 1956, n. 1 (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n.
25, sulla perequazione tributaria);
f) dell’art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (nuovi
provvedimenti in materia di imposta di registro);
g) dell’art. 11, ultimo comma, del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90
(modifiche alle imposte sulle successioni e donazioni);
h) della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per
l’applicazione delle leggi di registro, dell’imposta generale
sull’entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
urbani); promossi con le ordinanze emesse:
1) l’11 gennaio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Milano sul ricorso della società Distillerie italiane (reg. ord. n.
107/67 – Gazz. Uff. 8 luglio 1967, n. 170);
2) il 30 settembre 1967 dalla Commissione distrettuale delle
imposte di Tricarico sul ricorso di Biscaglia Mario (reg. ord. n.
255/67 – Gazz. Uff. 23 dicembre 1967, n. 321);
3) il 23 gennaio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte
di Varese sul ricorso di Minici Ippolito (reg. Ord. n. 52/68 – Gazz.
Uff. 18 maggio 1968, n. 127);
4) il 1 marzo 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di
Lecce sul ricorso di Serafini Anna Maria (reg. ord. n. 111/68 – Gazz.
Uff. 10 agosto 1968, n. 203);
5) il 31 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Modena sul ricorso di Manzini Silvana (reg. Ord. n. 142/68 – Gazz. Uff.
31 agosto 1968, n. 222);
6) l’11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Bari sul ricorso di Lamberti Cesare (reg. ord. n. 152/68 – Gazz. Uff.
14 settembre 1968, n. 235);
7) il 15 luglio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte
di Vasto sui ricorsi della società Industria paste alimentari (reg.
ord. nn. 189 e 190/68 – Gazz. Uff. 12 ottobre 1968, n. 261);
8) il 18 aprile 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Bari sul ricorso di Minervini Maddalena (reg. ord. n. 227/68 – Gazz.
Uff. 30 novembre 1968, n. 305);
9) l’11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Bari sul ricorso di Milella Antonia e Teresa (reg. ord. n. 244/68 –
Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 6);
10) il 9 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Bari sul ricorso di Alfonso Filomena (reg. ord. n. 282/68 – Gazz. Uff.
12 febbraio 1969, n. 38);
11) il 9 ottobre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte
di Milano sul ricorso di Poggi Caterina ed il 16 marzo 1967 dalla
Commissione provinciale delle imposte di Bari sul ricorso di Bonomo
Vincenzo (reg. ord. nn. 6 e 16/69 – Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n.
52);
12) il 5 novembre 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte
di San Severo sul ricorso di Gervasio Franco ed Ennio, il 2 marzo e il
20 aprile 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sui
ricorsi di Garzone Vito Michele e di Quaranta Stefano ed altri (reg.
ord. nn. 22, 29 e 30/69 – Gazz. Uff. 12 marzo 1969, n. 66);
13) il 19 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte
di Milano sul ricorso di Emanueli Corinna (reg. ord. n. 52/69 – Gazz.
Uff. 26 marzo 1969, n. 78);
14) il 9 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte
di Rieti sul ricorso di Iacuitto Alfredo (reg. ord. n. 85/69 – Gazz.
Uff. 2 aprile 1969, n. 85);
15) il 13 maggio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte
di Udine sui ricorsi di Calligaris Mario (reg. Ord. nn. 270 e 271/69 –
Gazz. Uff. 16 luglio 1969, n. 179);
16) il 14 marzo 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di
Gorizia sul ricorso dell’INAIL (reg. ord. n. 173/70 – Gazz. Uff. 10
giugno 1970, n. 143).
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe provengono tutte da
Commissioni per i tributi erariali, e quindi i giudizi con esse
promossi possono essere riuniti;
che le questioni sollevate hanno ad oggetto disposizioni:
a) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e precisamente: l’art. 84, lett. g,
denunciato in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; l’art.
87, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; gli artt. 89 e
127, denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l’art. 109,
denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l’art. 109, lett. c,
denunciato in riferimento all’art. 53 Cost.; l’art. 136, denunciato in
riferimento agli artt. 76 e 53 Cost.; l’art. 137, secondo comma,
denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l’art. 176,
denunciato in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. ed inoltre agli
artt. 3 e 53, comma primo, Cost.; l’art. 288, lett. c, denunciato in
riferimento all’art. 76 Cost.; gli artt. 126,130,139,173 e 174,
denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost.;
b) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 – Legge tributaria sulle
successioni, e precisamente: l’art. 31, primo, secondo e terzo comma,
denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l’art. 45,
denunciato in riferimento all ‘art. 3 Cost.;
c) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 – Legge del registro, e
precisamente: gli artt. 12, 14,32 e 55, denunciati in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost.;
d) della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 – Condono di sanzioni di
natura non penale in materia tributaria, e precisamente: l’art. 2,
ultimo comma, in relazione all’art. 1, primo comma, lett. a, denunciato
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
e) della legge 5 gennaio 1956, n. 1 – Norme integrative della legge
11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, e precisamente:
gli artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma, denunciati in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost.;
f) del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 – Nuovi provvedimenti in
materia di imposta di registro, e precisamente: l’art. 4, denunciato in
riferimento all’art. 3 Cost.;
g) del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 – Modifiche alle imposte sulle
successioni e sulle donazioni, e precisamente: l’art. 11, ultimo comma,
denunciato in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;
h) della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 – Nuove disposizioni per
l’applicazione delle leggi di registro, dell’imposta generale
sull’entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
urbani, impugnata “laddove impone la corresponsione dell’imposta per
tutto il periodo della durata contrattuale nonostante la successiva
risoluzione per qualsi voglia causa e la correlativa corresponsione di
nuova imposta per altro rapporto contrattuale di locazione”, in
riferimento all’art. 53 Cost.; che innanzi a questa Corte si son
costituiti la società anonima Industria paste alimentari (S.A.I.P.A.),
rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Paolucci e Carmelo Pepe;
la signora Serafini Anna Maria, rappresentata e difesa dal l’avv. Lucio
Pansini e dall’avv. prof. Giuseppe Codacci Pisanelli; l’avv. Ippolito
Minici, in proprio; e l’Amministrazione delle finanze, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura dello Stato, ed è altresì intervenuto, anche a
mezzo dell’Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Considerato che con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa
Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali
costituiscano organi giurisdizionali;
che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10 del 1969 e con
altre successive (da ultimo sent. 20 marzo 1969, n. 50) le questioni di
costituzionalità di leggi sollevate da Commissioni provinciali e
distrettuali per le imposte dirette ed indirette, sono state dichiarate
inammissibili “per difetto dei presupposti richiesti dall’art. 1 della
legge costituzionale n. 1 del 1948”;
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi
non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.