Ordinanza N. 164 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GlOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
secondo comma, n. 2, del codice penale, promossi:
1) con ordinanza emessa il 14 marzo 1970 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Battilana Maria Carmina ed altri,
iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;
2) con ordinanza emessa il 28 marzo 1970 dal giudice istruttore del
tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Moccia Egidio
ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 14 marzo 1970, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Battilana Maria Carmina ed altri, il pretore
di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede
come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d’ufficio
del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da
lavoratori in occasione di uno sciopero, in riferimento agli artt. 3 e
40 della Costituzione;
che identica questione è stata altresì sollevata dal giudice
istruttore del tribunale di Ferrara con l’ordinanza 28 marzo 1970 nel
corso del procedimento penale contro Moccia Egidio ed altri;
che Battilana Maria Carmina ed altre imputate nel giudizio pendente
avanti il pretore di Roma si sono costituite avanti questa Corte col
patrocinio dell’avv. Luciano Ventura con atto 4 luglio 1970;
che i due giudizi possono essere riuniti, avendo eguale oggetto.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 635, secondo comma, n. 2,
del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza
aggravante, e come causa di procedibilità d’ufficio, del reato di
danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in
occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di
serrata;
che per effetto di tale sentenza l’indicata norma ha cessato di
avere efficacia (art. 136, Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 119 del
18 giugno 1970 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante,
e come causa di procedibilità d’ufficio, del reato di danneggiamento
il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno
sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.