Ordinanza N. 166 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1969
Data deposito/pubblicazione
22/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZI – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell’Ente nazionale per
l’energia elettrica (E.N.E.L.), e dell’art. 2 del D.P.R. 25 febbraio
1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all’E.N.E.L., promosso con
ordinanza emessa l’11 novembre 1968 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la società Azienda cooperativa
elettrica Giavenese e l’E.N.E.L., iscritta al n. 242 del Registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 172 del 9 luglio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
Ritenuto che con l’ordinanza sopra citata il tribunale di Roma,
richiamando altra analoga ordinanza 14 aprile-23 maggio 1967;
pronunziata in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L., ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt.
5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell’art. 2 del D.P.R.
25 febbraio 1963, n. 138;
che si è costituito in CODGIUD l’E.N.E.L. il di cui patrocinio,
con memoria depositata il 30 aprile 1969, ha concluso che la questione
venga dichiarata infondata;
Considerato che la stessa questione, sollevata con l’ordinanza del
tribunale di Roma 14 aprile-23 maggio 1967, emessa in causa Soc.
Casauria contro E.N.E.L. e citata nell’ordinanza di rinvio, e stata
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 115 del 1969;
che non sono dedotti, né sussistono nuovi motivi che possono
indurre a discostarsi dalla predetta decisione, nonostante che con
l’ordinanza 11 novembre 1968, con la quale è stato promosso il
presente CODGIUD, la illegittimità della denunziata normativa è
stata prospettata anche in riferimento all’art. 43 della Costituzione;
che, infatti, il riferimento all’art. 43 è motivato con le stesse
considerazioni dedotte a sostegno del riferimento all’art. 42, comma
terzo, ossia con l’assunto, con la citata sentenza dimostrato
infondato, che per le società con azioni non quotate in borsa, ma con
obbligo di bilancio, l’indennizzo liquidabile in base alla contestata
normativa non è mai remunerativo e, qualche volta, è addirittura
irrisorio;
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l’art.
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, istitutiva dell’Ente nazionale per l’energia elettrica (E.N.E.L.)
e dell’art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme
relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a
trasferimento all’E.N.E.L., sollevata dal tribunale di Roma, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 42,
terzo comma, e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1969.
F.to: GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.