Ordinanza N. 166 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
31/05/2000
Data deposito/pubblicazione
31/05/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/05/2000
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO,
Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998
dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra
Marcucci Paolo e la R.A.S S.p.a., iscritta al n. 28 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
– prima serie speciale – n. 5 dell’anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che il giudice di pace di Milano, nel corso di una causa
civile avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta
da Marcucci Paolo nei confronti della R.A.S. S.p.a., ha sollevato,
con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 141 del codice di procedura civile
(Notificazione presso il domiciliatario), in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione;
che nel giudizio a quo il debitore ingiunto aveva tentato di
notificare al difensore domiciliatario della R.A.S. S.p.a. un atto di
opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., ma la
notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ. presso
il domicilio eletto nel ricorso per ingiunzione, non era andata a
buon fine perché l’Ufficiale giudiziario aveva trovato chiusi sia lo
studio del difensore che la portineria dello stabile, e non aveva
proceduto ad ulteriori adempimenti;
che il debitore aveva eseguito una nuova notificazione presso
il domicilio eletto in ricorso, questa volta a valere quale
opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., e nel
giudizio così instauratosi la convenuta aveva eccepito
pregiudizialmente la tardività dell’opposizione;
che il giudice di pace di Milano, dopo aver ritenuto che “la
mancata notificazione nei termini non è imputabile al debitore, ma a
forza maggiore”, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 141 cod. proc. civ. “nella parte in cui non
prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di
cui all’art. 140 cod. proc. civ.”;
che ad avviso del giudice a quo la questione risulta
rilevante nel giudizio in corso, dal momento che dalla stessa dipende
la decisione della questione pregiudiziale relativa alla tardività
della notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo per cui è
causa fra le parti;
Considerato che secondo l’art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale) le ordinanze che costituiscono l’atto introduttivo
delle questioni incidentali di legittimità costituzionale devono
indicare esattamente le disposizioni della Costituzione che si
assumono violate e i termini ed i motivi di tale violazione;
che il giudice a quo pur avendo indicato nel dispositivo
dell’ordinanza, quali parametri di illegittimità costituzionale
della norma impugnata, gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha omesso
qualsiasi motivazione in ordine agli stessi, ed in particolare non ha
specificato alcun tertium comparationis in ordine alla asserita
violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione, né ha indicato per quale ragione l’art. 141 del codice
di procedura civile violerebbe il diritto di difesa delle parti
tutelato dall’art. 24 della Costituzione;
che, come questa Corte ha più volte ribadito (cfr. ex
plurimis la sentenza n. 384 del 1999 e l’ordinanza n. 317 del 1999),
in mancanza di tali indicazioni la questione sollevata risulta
inammissibile, dal momento che i requisiti richiesti dalla legge
devono risultare dall’ordinanza;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 141 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola