Ordinanza N. 167 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
94 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant’Agata
di Militello nel procedimento penale a carico di Di Fina Lupo Calogero
ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di
Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Gatti Giuseppe,
iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che i pretori di Sant’Agata di Militello e di
Sampierdarena hanno rispettivamente proposto le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 93, secondo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento all’art. 24, primo comma, della
Costituzione; e degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
consentono la costituzione di parte civile direttamente in
dibattimento;
che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono
essere riuniti avendo lo stesso oggetto.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, questa Corte ha dichiarato
infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93,
comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del codice di procedura
penale, che erano state precedentemente proposte anche da altri
giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, promosse con le
ordinanze 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant’Agata di Militello e 24
febbraio 1970 dal pretore di Sampierdarena.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.