Ordinanza N. 167 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1977
Data deposito/pubblicazione
29/12/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1977
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
terzo, in relazione all’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica, norme
sull’espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla
Corte d’appello di Torino, nel procedimento civile vertente tra la soc.
Immobiliare Ligure Piemontese ed il Comune di Torino, iscritta al n.
213 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 19 giugno 1974.
Visto l’atto di costituzione della soc. Ligure Piemontese, nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
uditi l’avv. Enrico Allorio, per la soc. Ligure Piemontese, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 23 novembre 1973 la Corte d’appello di
Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull’edilizia
residenziale pubblica), i quali dettano i criteri per la determinazione
dell’indennità per le espropriazioni e le occupazioni d’urgenza
autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 del 1971;
che la questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di
opposizione alla stima dell’indennità effettuata dal competente
Ufficio tecnico erariale;
che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale
è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme per
la edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha sostituito, con un
nuovo testo, quello delle disposizioni denunziate, introducendo nuovi
criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio o di
occupazione di urgenza, applicabili ai giudizi in corso ove la misura
dell’indennità non sia stata definitivamente determinata (art. 19);
che la difesa della Soc. S.I.L.P., prendendo atto dell’abrogazione
delle disposizioni denunziate, ha chiesto che la Corte sollevi innanzi
a se medesima questione di legittimità costituzionale delle nuove
norme ovvero ne dichiari l’illegittimità costituzionale ai sensi
dell’art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato che questa Corte può sollevare questione di
legittimità costituzionale, in via incidentale, solo in quanto esse
siano rilevanti (sentenza n. 122 del 1976) e che tale requisito non
ricorre nel caso di specie poiché la decisione circa la legittimità
costituzionale della legge n. 10 del 1977 non assume alcun carattere di
pregiudizialità rispetto alla risoluzione delle questioni prospettate
dal giudice a quo;
che presupposto per l’applicabilità dell’art. 27, legge 11 marzo
1953, n. 87 (il quale prevede l’estensione della dichiarazione di
illegittimità a disposizioni non denunziate) è la declaratoria di
illegittimità delle norme impugnate;
che la sopravvenuta abrogazione degli artt. 16 e 20, legge 22
ottobre 1971, n. 865, denunziati con la ordinanza di rimessione, rende
necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché rinnovi
l’esame della rilevanza delle questioni prospettate alla stregua della
mutata situazione di diritto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere