Ordinanza N. 168 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GlOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici
comma primo, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1969 dal pretore di Milano nel
procedimento per incidente di esecuzione a carico di Rasario Giovanni,
iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal pretore di Tagliacozzo nel
procedimento per incidente di esecuzione promosso da Troiani Guerriero,
iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che con le ordinanze dei pretori di Milano e di
Tagliacozzo sono state proposte le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 630, primo comma, del codice di procedura
penale, rispettivamente nelle parti in cui la norma subordina la nomina
di un difensore di ufficio al ricorrente privo del difensore di fiducia
al fatto che l’interessato sia ammesso al gratuito patrocinio (in
relazione all’art. 24 Cost.) ed esclude che l’avviso di deliberazione
dell’incidente di esecuzione debba essere notificato al difensore di
fiducia (in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma,
Cost.);
che le predette ordinanze sono state notificate, comunicate e
pubblicate ai sensi di legge;
che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono
essere riuniti avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge.
Considerato che, con sentenza n. 69 del 6 maggio 1970, questa Corte
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 630, primo
comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
che all’interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche
se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d’ufficio un
difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia; e nella
parte in cui non prevede che l’avviso del giorno della deliberazione
sull’incidente vada notificato anche al difensore dell’interessato;
che, pertanto, tali disposizioni nella formulazione originaria
hanno cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 20
maggio 1970.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo Comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 630, primo comma, del codice di procedura
penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo – nei sensi di
cui in motivazione – con la Sentenza n. 69 del 6 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.