Ordinanza N. 169 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
06/06/1974
Data deposito/pubblicazione
06/06/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/05/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla
Corte d’appello di Torino nel procedimento civile vertente tra
Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, iscritta al n. 434 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla Corte
d’appello di Torino nel corso di un procedimento civile vertente tra
Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all’art. 34 del
Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27
maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio
1929, n. 847, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante “Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio”;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e
manifestamente infondata con ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non
vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle
precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante
“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” sollevata – in
riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all’art. 34 del
Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27
maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio
1929, n. 847, – con l’ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata
non fondata con la sentenza n. 176 del 6 dicembre 1973 e manifestamente
infondata con l’ordinanza n. 127 del 2 maggio 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere