Ordinanza N. 17 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
02/02/1972
Data deposito/pubblicazione
02/02/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/01/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
2, del codice penale, in relazione agli artt. 143 e seguenti del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1970 dal
pretore di Marigliano nel procedimento penale a carico di Iannucci
Modestino, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 4 febbraio 1970, pronunciata nel corso
del procedimento penale contro Iannucci Modestino, il pretore di
Marigliano ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in relazione agli artt.
143 e seguenti del codice civile, con specifico riferimento alla norma
secondo la quale il marito era tenuto a somministrare alla moglie,
anche in regime di separazione personale, tutto ciò che fosse
necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze,
mentre la moglie era tenuta a contribuire al mantenimento del marito
soltanto ove questi non avesse mezzi sufficienti, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione;
che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza 12 gennaio 1971 n. 6, in
riferimento agli stessi articoli della Costituzione ed in relazione
alla sentenza 24 giugno 1970 n. 133, con la quale l’art. 145 del codice
civile è stato dichiarato parzialmente illegittimo;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in
relazione agli artt. 143 e seguenti del codice civile, sollevata con
l’ordinanza del pretore di Marigliano e già decisa con la sentenza n.
6 del 12 gennaio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI-
NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.