Ordinanza N. 17 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
05/02/1999
Data deposito/pubblicazione
05/02/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/01/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof.
Piero Alberto CAPOTOSTI;
della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della
riserva naturale guidata “Gole del Sagittario”) e degli artt. 4, 11,
comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n.
38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per
l’Appennino Parco d’Europa), promosso con ordinanza emessa il 15
dicembre 1997 dal Commissario regionale per il riordinamento degli
usi civici in Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il comune
di Anversa degli Abruzzi e l’Amministrazione separata dei beni civici
della frazione di Castrovalva ed altra, iscritta al n. 217 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di costituzione del comune di Anversa degli Abruzzi;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso su ricorso della
Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di
Castrovalva del comune di Anversa degli Abruzzi, con il quale si era
chiesto di accertare la “legittimità” di un disegno di legge
regionale (poi divenuto legge della Regione Abruzzo n. 16 del 1997)
istitutivo della riserva naturale guidata “Gole del Sagittario”, nel
cui perimetro sarebbero ricompresi beni di uso civico, il Commissario
regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della
legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione
della riserva naturale guidata “Gole del Sagittario”) e degli artt.
4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno
1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo
per l’Appennino Parco d’Europa), per contrasto con gli artt. 2, 3, 4,
5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt. 1,
lettera a), 3 e 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane) e 22, lettere c) ed e), della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
che il rimettente, nell’affermare preliminarmente la propria
giurisdizione, precisa che la ricorrente Amministrazione separata
“non si duole dell’avvenuta istituzione della riserva naturale …
né delle gravi limitazioni … che essa comporta all’esercizio dei
diritti di usi civici … bensì del fatto che, pur essendo
proprietaria a titolo collettivo della maggior parte del territorio
di natura demaniale civica incluso nel suo perimetro (70%), sia stata
esclusa da ogni potere gestionale e, quindi, decisionale attribuito
… esclusivamente al comune … che è invece proprietario … di
appena il 30% del residuo territorio demaniale civico”;
che nel ricorso introduttivo del giudizio a quo la ricorrente
Amministrazione separata riferiva: a) che si erano interrotte le
trattative in corso con il comune di Anversa degli Abruzzi tendenti
alla stipula di una convenzione con il comune medesimo e con il World
Wildlife Fund (WWF) per la gestione della istituenda riserva
naturale, nel territorio della quale insistevano anche terreni di uso
civico; b) che il comune era stato diffidato dall’intraprendere
qualsiasi attività sui terreni in questione, se non previamente
concordata; c) che, avendo la Giunta della Regione Abruzzo proposto
al Consiglio regionale l’approvazione del disegno di legge istitutivo
della detta riserva, l’Amministrazione separata aveva conclusivamente
chiesto al Commissario di stabilire “se fosse legittimo o meno il
suindicato disegno di legge”;
che, ad avviso del rimettente, i diritti di uso civico
riconosciuti in capo ai “naturali” di Castrovalva fino dal 1936
sarebbero vanificati dall’art. 3 della legge regionale per prima
denunciata (n. 16 del 1997) che affida la gestione della riserva al
comune di Anversa degli Abruzzi, il quale può avvalersi di soggetti
(associazioni ambientalistiche, consulenti, società cooperative o
istituti particolarmente qualificati, quali il Corpo forestale dello
Stato, l’Università, l’Istituto zooprofilattico per l’Abruzzo e il
Molise “G. Caporale”), tra cui non risulta inclusa la ricorrente
Amministrazione separata, privata così del potere di “tutelare i
suoi naturali che resterebbero sottoposti unicamente ai voleri del
comune capoluogo” e “espropriata del potere di disposizione degli
anzidetti fondi demaniali civici”;
che, inoltre, la legge regionale quadro sulle aree protette,
anch’essa denunciata, pur riconoscendo (art. 8 della legge regionale
n. 38 del 1996) i valori e il rispetto delle forme di utilizzazione
collettiva delle montagne, avrebbe del tutto ignorato le
amministrazioni separate frazionali di cui alla legge n. 278 del
1957, molto numerose nel territorio montano abruzzese, quali enti
legittimati a richiedere l’istituzione di parchi o riserve regionali
(art. 4), a costituire la comunità del parco (art. 11), a gestire
riserve naturali e regionali o a convenzionarsi con esse (art. 21);
che tutto ciò sarebbe in primo luogo contrario, oltreché al
criterio della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), ai
principi generali desumibili dalla legislazione nazionale (art. 117
della Costituzione), quali, ai sensi della legge n. 97 del 1994, la
salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane da attuare
mediante forme di tutela e di promozione di risorse ambientali che
tengano conto delle insopprimibili esigenze di vita civile delle
popolazioni residenti (art. 1, lettera a) al fine di garantire la
partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente
scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul
territorio, ovvero, ai sensi dell’art. 22, lettere c) ed e) della
legge n. 394 del 1991, l’indispensabile partecipazione degli enti
interessati alla gestione delle aree protette e la possibilità di
affidare la stessa alle “comunioni familiari associate” qualora
l’area protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni
costituenti patrimonio delle comunità medesime;
che tali principi non sarebbero rispettati poiché sarebbe stato
ignorato il ruolo essenziale demandato alle amministrazioni separate
di uso civico, “la cui presenza materiale sul posto è la migliore
garanzia della protezione dell’ambiente e della tutela dei demani
civici che … hanno ormai assunto valore ambientale e
paesaggistico”;
che sarebbe stata inoltre consentita la creazione della riserva
de qua, inaudita altera parte, in spregio del principio del
contraddittorio con l’Amministrazione separata, riconosciuto a
salvaguardia del diritto di difesa di ogni soggetto (art. 24 della
Costituzione) ma, nella specie, disatteso nonostante la contraria
volontà dichiarata dalla Amministrazione medesima, omettendosi
persino la consultazione con le popolazioni interessate, che sarebbe
stata tanto più necessaria considerato il palese conflitto
d’interessi con il comune (art. 75 del regolamento di esecuzione
della legge n. 1766 del 1927, approvato con regio decreto 26 febbraio
1928, n. 332; art. 78 cod. proc. civ.);
che si è costituito in giudizio, fuori termine, il comune di
Anversa degli Abruzzi.
Considerato che la sollevata questione di legittimità
costituzionale si presenta impropriamente come azione diretta contro
una legge, dal momento che l’eventuale pronunzia di accoglimento di
questa Corte verrebbe a concretare di per sé la tutela richiesta al
rimettente e ad esaurirla, mentre il carattere di incidentalità
presuppone necessariamente che il petitum del giudizio nel corso del
quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione
della questione stessa;
che, difatti, nel caso in esame, non è dato scorgere, una volta
venute meno le norme censurate, quale provvedimento ulteriore
dovrebbe essere emesso dal Commissario agli usi civici per rimuovere
la denunciata turbativa a danno della Amministrazione ricorrente,
essendosi nel giudizio principale richiesto soltanto di stabilire “se
fosse legittimo … il disegno di legge” regionale;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione
Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale
guidata “Gole del Sagittario”) e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21
della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro
sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco
d’Europa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44,
46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt. 1, lettera a),
3 e 9 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e 22, lettere c) ed e), della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Commissario regionale per il
riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola