Ordinanza N. 170 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
del codice penale e 68 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 agosto 1969 dal pretore di Varallo Sesia
nel procedimento penale a carico di Guala Franco ed altri, iscritta al
n. 164 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 6 marzo 1970 dal tribunale di Trento nel
procedimento penale a carico di Niccolodi Bruno, iscritta al n. 182 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che con le ordinanze indicate in epigrafe è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
666 del codice penale, e 68 del testo unico delle leggi di p.s.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui
prescrivono la licenza del questore per le feste da ballo, gli
spettacoli e i trattenimenti dati in luogo aperto al pubblico, in
riferimento all’art. 17 della Costituzione;
che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parte.
Considerato che con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970 questa Corte
ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 666 del
codice penale e 68 deI R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui
prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luogo aperto al
pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale,
occorre la licenza del questore;
che, pertanto, tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e
non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della detta sentenza (art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma,
legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti l’art. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 666 del codice penale e 68 del testo unico
delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
dichiarati costituzionalmente illegittimi – nei sensi di cui in
motivazione – con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.