Ordinanza N. 170 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
06/06/1974
Data deposito/pubblicazione
06/06/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/05/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138
(Nuove norme in materia di enfiteusi), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l’11 dicembre 1972 dal tribunale di Marsala
nel procedimento civile vertente tra Catania Giuseppina e Santo
Antonino ed altri, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14
novembre 1973;
2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dal pretore di Catania nel
procedimento civile vertente tra Santagati Vincenza, Giuffrida Domenica
ed altri e Nicolosi Caterina, iscritta al n. 7 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del
6 marzo 1974.
Visto l’atto di costituzione di Giuffrida Domenica;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 136 della
Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt.3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138
(Nuove norme in materia di enfiteusi), nonché dell’intera legge per
eccesso di potere legislativo;
che, con deduzioni depositate il 2 novembre 1973, si è costituita
in giudizio Domenica Giuffrida, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo
Stella, sostenendo l’infondatezza della questione.
Considerato che le stesse questioni sono state decise da questa
Corte con sentenza 6 marzo 1974, n. 53, con la quale:
a) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 3
della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, nonché degli artt. 4, 5, 6, 7 e
8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella
nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria
costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941;
b) è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 12 della medesima legge,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza, anche in ordine alla denunciata violazione dell’art.
136 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge
18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi),
sollevate dal tribunale di Marsala e dal pretore di Catania con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e
136 della Costituzione, e già decise con la sentenza 6 marzo 1974, n.
53.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere