Ordinanza N. 172 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, promossi con le
ordinanze emesse, rispettivamente, il 20 dicembre 1969 dalla Corte di
cassazione – sezioni unite penali – nel procedimento penale a carico di
Cutolo Nicola, e l’8 aprile 1970 dal pretore di Trieste nel
procedimento penale a carico di Piccioni Armando, iscritte ai nn. 141
e 150 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con la prima ordinanza emessa dalla Corte di
cassazione – sezioni unite penali – è stata proposta la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101, comma
secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma
contenuta nell’art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce
potere giurisdizionale penale al Comandante di porto capo del
circondario, e delle successive norme dello stesso codice (artt. 1240,
1242, 1243, 1245 e 1247) che disciplinano l’esercizio di tale potere;
che con la seconda ordinanza, emessa dal pretore di Trieste, è
stata denunciata l’incostituzionalità, in riferimento agli stessi
precetti costituzionali, del solo articolo 1238 del codice della
navigazione;
che ambedue le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni
attinenti alla giurisdizione penale dei Comandanti di porto ed i
relativi giudizi possono quindi essere decisi con unico provvedimento;
che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
Considerato che tutte le norme denunciate sono già state esaminate
dalla Corte, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma
secondo, della Costituzione, nei giudizi decisi con sentenza n. 121 del
24 giugno 1970, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità
degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della
navigazione;
che con tale sentenza la dichiarazione d’incostituzionalità non
non è stata estesa agli artt. 1240 e 1245 poiché le disposizioni in
essi contenute si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui
reati previsti dal codice della navigazione, ma è ovvio che, venuta
meno la competenza giurisdizionale penale dei Comandanti di porto, le
disposizioni di cui trattasi non sono più applicabili a tale
giurisdizione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle proposte questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del
codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327,
già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121
del 24 giugno 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.