Ordinanza N. 173 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
26/10/1982
Data deposito/pubblicazione
26/10/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/10/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
u. 16 maggio 1960 n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e
le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con
ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Tribunale di Busto Arsizio sul
ricorso proposto da Piotti Francesco contro il Comune di Albizzate ed
altro, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che: 1. – Con ricorso depositato nella cancelleria del
Tribunale di Busto Arsizio il 12 settembre 1980, Piotti Francesco,
premesso che nelle ultime elezioni amministrative era stato eletto
consigliere comunale del Comune di Albizzate in una con il proprio
genero Magnini Paolo, e che il Comune, con delibera 30 luglio 1980 n.
60, aveva, in sede di convalida, rilevato l’incompatibilità dei due
eletti a motivo del loro rapporto di affinità e proceduto alla surroga
di esso Piotti, che aveva riportato voti in minor numero del Magnini,
con il primo dei non eletti Corradini Roberto, chiese dichiararsi il
proprio diritto a far parte del Consiglio comunale di Albizzate
eccependo a tal fine l’illegittimità costituzionale degli artt. 16 e
78 t.u. 16 maggio 1960 n. 570 in riferimento agli artt. 2, 3 e 48
Cost.
che: 2. – Con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 (pervenuta alla
Corte il 27 agosto 1981), notificata il 9 e comunicata il 15 giugno,
pubblicata nella G. U. n. 357 del 30 dicembre 1981 e iscritta al n. 579
R.O. 1981 l’adito Tribunale ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata la questione così come sollevata dal ricorrente.
che: 3. – Non essendosi alcuna delle parti costituita in questa
sede né avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, la trattazione dell’incidente è stata fissata per l’adunanza
del 19 luglio 1982 in camera di consiglio, nella quale il giudice
Andrioli ha svolto la relazione.
che: 4. – La legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), per un
verso ha abrogato, tra l’altro e a far tempo dal 28 aprile 1981, gli
artt. 16 e 78 t.u. 570/1960 (art. 10) e per altro verso si applica
anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in
corso al 28 aprile 1981 (sua data di entrata in vigore) e non ancora
definiti con sentenza passata in giudicato (art. 12).
che: 5. – S’impone pertanto la restituzione degli atti al giudice a
quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio che
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e
78 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in riferimento agli artt. 2, 3 e 48
Cost., con ordinanza 14 novembre 1980 (n. 579 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere