Ordinanza N. 174 del 1973
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/1973
Data deposito/pubblicazione
28/11/1973
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/11/1973
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO –
Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 30 giugno 1971 dal pretore di Giulianova in
due procedimenti penali rispettivamente a carico di Camponi
Massimiliano e di Giorgini Renato e De Ascaniis Luciano, iscritte ai
nn. 374 e 375 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;
2) ordinanza emessa il 5 luglio 1972 dal tribunale di Larino nel
procedimento penale a carico di De Michele Alfredo, iscritta al n. 281
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le due ordinanze del pretore di Giulianova sollevano
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 (t.u. delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali), in riferimento all’art.
3, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la pena
detentiva congiunta alla pena pecuniaria, a differenza dell’art. 106
del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (t.u. delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati), che prevede alternativamente la
pena detentiva o la pena pecuniaria; e la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 102 dello stesso t.u. del 1960, in
riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 2, secondo comma, della
Costituzione, in quanto esclude che possa essere concessa la
sospensione condizionale delle pene previste nell’anzidetto art. 93;
che l’ordinanza del tribunale di Larino, a sua volta, sol- leva la
questione di legittimità costituzionale del solo art. 102 del d.P.R.
16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
in quanto esclude che possa essere concessa la sospensione condizionale
e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale della
condanna di cui all’art. 93 dello stesso testo unico.
Considerato che identiche questioni sono state dichiarate da questa
Corte, quanto all’art. 93, non fondate con la sentenza n. 45 del 1967 e
manifestamente infondate con le ordinanze n. 106 del 1971 e n. 23 del
1972; e quanto all’art. 102, non fondate con la sentenza n. 48 del 1962
e manifestamente infondate con l’ordinanza n. 23 del 1972;
che – quantunque, in aggiunta, venga ora invocato, dal pretore di
Giulianova, L’art. 2, secondo comma, Cost., come norma di raffronto per
l’art. 102 del richiamato d.P.R. – non sono stati addotti validi
argomenti che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 93 e 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali), sollevate, quanto all’art. 93, in
riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione e quanto
all’art. 102, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 2, secondo
comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, già
dichiarate, la prima, non fondata con la sentenza n. 45 del 1967 e
manifestamente infondata con le ordinanze n. 106 del 1971 e n. 23 del
1972; e la seconda, non fondata con la sentenza n. 48 del 1962 e
manifestamente infondata con l’ordinanza n. 23 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere