Ordinanza N. 175 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
18/05/1999
Data deposito/pubblicazione
18/05/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/05/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse l’11 marzo (n. 3
ordinanze), il 29 gennaio, l’11 marzo (n. 4 ordinanze), il 12
febbraio (n. 3 ordinanze), il 29 gennaio e l’11 marzo 1998 (n. 7
ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il 4
giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, l’11
marzo (n. 6 ordinanze), il 12 febbraio, l’11 marzo, il 12 febbraio e
l’11 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria
e il 4 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 767 a 773, da 793 a 805,
da 812 a 819, 824, 831 e 836 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44, 45 e 46, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Daniele Ferrari ed altro, di
Stefano Pavanetto ed altri nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che, con trentuno ordinanze di identico o analogo
contenuto, i Tribunali amministrativi regionali della Liguria (r.o.
nn. 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 793, 794, 795, 796, 797, 798,
799, 800, 801, 802, 803, 804, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
824 e 831 del 1998) e della Puglia (r.o. nn. 805 e 836 del 1998),
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17,
comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) – che ha attribuito al Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea
universitari – in riferimento al principio costituzionale della
riserva relativa di legge nella materia, nonché agli artt. 33 e 34
della Costituzione;
che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante,
trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla
immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le
rispettive università hanno stabilito un numero massimo di
iscrizioni e l’amministrazione ha dettato, con il decreto
ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in
materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse
attività di orientamento), norme regolamentari che trovano,
dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;
che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di
accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli
artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che
consente al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la
disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di
una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione
secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali
della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;
che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale
(tranne in quelli di cui al r.o. nn. 824 e 831 del 1998) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l’infondatezza della questione;
che in alcuni giudizi (r.o. nn. 816 e 819 del 1998) si sono
costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nei
giudizi a quibus chiedendo l’accoglimento della questione per la
violazione dei principi costituzionali richiamati.
Considerato che le trentuno ordinanze di rinvio propongono, in
termini identici o analoghi tra loro, un’unica questione di
costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica decisione;
che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di
legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la
sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con l’ordinanza n. 103
del 1999 di manifesta infondatezza;
che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o
motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il
precedente indirizzo giurisprudenziale;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della
Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Liguria e
della Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola