Ordinanza N. 177 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1976
Data deposito/pubblicazione
14/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 21
marzo 1975 dal tribunale militare territoriale di Padova nel
procedimento penale a carico di Cestaro Otello, iscritta al n. 187 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il tribunale militare territoriale di Padova, con
ordinanza 21 marzo 1975 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 264 del
codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede, quale
caso di connessione, la continuazione contemplata dall’art. 81 codice
penale, così come modificato dall’art. 8 del decreto legge 11 aprile
1974 n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220;
che, nell’ordinanza, quanto alla non manifesta infondatezza, si
assume che la cennata mancata previsione si risolve in una violazione
dell’art. 3 della Costituzione, in quanto viene a porre
ingiustificatamente in situazione privilegiata l’imputato di più reati
comuni unificabili dalla continuazione, rispetto all’imputato di reati
comuni e militari, anch’essi in tal senso unificabili, in quanto
quest’ultimo, a differenza dell’altro, sarà sottoposto separatamente
alla giurisdizione ordinaria per i reati comuni e a quella militare per
i reati militari.
Considerato che il giudice a quo ha motivato la rilevanza della
questione proposta affermando che nel caso sottoposto a suo giudizio
non risulta, allo stato, che il reato di detenzione delle munizioni sia
stato commesso per assicurarsi il profitto, il prezzo od il prodotto
del furto militare e, quindi, che non si profila la connessione
teleologica, stante la quale la cognizione di entrambi i reati
apparterrebbe al giudice ordinario;
che pur non dichiarando il giudice a quo che, nella specie, tra i
due reati è a ritenersi, invece, la continuazione, questo è
senz’altro l’assunto in base al quale ha dedotto la questione di
legittimità costituzionale;
che però, proprio il non ritenere i due reati teleologicamente
connessi, induce ragionevolmente a dubitare che si possa invece
asserire – sia pure implicitamente – che tra essi sussiste invece
continuazione e, conseguentemente, che la risoluzione della proposta
questione sia rilevante per la definizione del giudizio principale;
che, pertanto, è opportuno rinviare gli atti al giudice a quo per
una puntualizzazione della rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere