Ordinanza N. 177 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
05/06/2000
Data deposito/pubblicazione
05/06/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/05/2000
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI; Cesare RUPERTO;
Riccardo CHIEPPA; Gustavo ZAGREBELSKY; Valerio ONIDA; Carlo
MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto
CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK;
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da
Oliveri Giuseppe contro il Ministero dell’Interno, iscritta al n. 95
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 1998, la Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha proposto,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza), “nella parte in cui disponendo che la differenza
tra l’orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma
successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinario”,
non ne prevede l’inclusione nella base pensionabile;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio
promosso da un dirigente superiore della Polizia di Stato, il quale –
a seguito della cessazione dal servizio ed il collocamento in
posizione di ausiliaria dall’11 ottobre 1987, con attribuzione,
dapprima, dell’assegno privilegiato di 6 categoria e,
successivamente, dall’11 ottobre 1991, della pensione privilegiata di
6 categoria a vita – ha chiesto “la riliquidazione del trattamento
pensionistico privilegiato in godimento, con l’inclusione nella base
pensionabile delle due ore di lavoro straordinario obbligatorio e
continuativo retribuito ai sensi” della denunciata disposizione;
che l’ordinanza – osservato che l’art. 53 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, non contempla, nella determinazione della
base pensionabile, il compenso per lavoro straordinario – rileva che
tuttavia “lo straordinario del quale si discute solo nominalmente
può essere definito tale” e ciò in quanto l’art. 63 della legge
n. 121 del 1981 ha previsto turni di lavoro giornaliero articolati
sulla base di 42 ore settimanali, retribuendo, però, come
prestazione straordinaria le 2 ore eccedenti le 40 ore “previste a
regime”;
che il rimettente, dopo aver evidenziato che una tale
situazione si è protratta anche successivamente all’entrata in
vigore della legge n. 121 del 1981 (per effetto di analoghe
disposizioni poste dalla contrattazione collettiva e recepite
dall’art. 7 del d.P.R. n. 69 del 1984 e dall’art. 1 del d.P.R. n. 234
del 1988), esclude che l’articolazione così data all’orario di
servizio possa “far acquisire alla suddetta eccedenza nominale la
vera natura di lavoro straordinario”, posto che il ricorso al lavoro
straordinario “non può che essere di natura eccezionale e per
contingenti ed imprevedibili esigenze di servizio”;
che, secondo il giudice a quo ne risulterebbe un vulnus
all’art. 3 della Costituzione, a causa della “illogica ed
incomprensibile disparità di trattamento rispetto alla generalità
dei dipendenti pubblici”, dalla cui base pensionabile sono escluse le
“sole vere, effettive ed occasionali ore di straordinario”.
Considerato che la disciplina dell’orario di lavoro apprestata
dalla censurata disposizione ha avuto durata limitata nel tempo,
posto che, da un lato, lo stesso art. 63 della legge n. 121 del 1981
circoscrive ad un periodo di tre anni, dall’entrata in vigore della
legge medesima, la formazione di turni di lavoro giornaliero “sulla
base di quarantadue ore settimanali” (secondo comma), e, dall’altro,
le norme di cui al d.P.R. n. 89 del 1984 ed al d.P.R. n. 234 del 1988
non trovano applicazione nei confronti del personale dirigenziale
della Polizia di Stato, così come stabilito dai decreti medesimi;
che l’ordinanza di rimessione avuto riguardo, da un canto, al
momento in cui il ricorrente nel giudizio principale ha maturato i
requisiti per il trattamento pensionistico e, dall’altro, ai termini
temporali di vigenza della norma sospettata di incostituzionalità
non fornisce alcuna motivazione circa l’applicabilità nel giudizio a
quo della disposizione denunciata, così come sarebbe stato invece
necessario al fine del vaglio di ammissibilità sul requisito della
rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, secondo
quanto richiesto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953 (vedi, tra
le tante, ordinanze nn. 236 e 53 del 1999);
che, pur a prescindere dal segnalato difetto di motivazione,
tale di per sé da ostare all’ingresso del giudizio di
costituzionalità, va, per altro verso, evidenziato che il giudice a
quo nonostante argomenti diffusamente sulla natura soltanto
“nominale” del compenso per lavoro straordinario contemplato dal
censurato art. 63, terzo comma, della legge n. 121 del 1981, propone
ugualmente la questione, senza verificare sino in fondo se le
argomentazioni addotte possano portare ad un’interpretazione idonea a
superare il dubbio di costituzionalità;
che, in definitiva, il rimettente non porta a compimento quel
doveroso tentativo ermeneutico di ricercare un’interpretazione
adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice
è, comunque, tenuto prima di proporre l’incidente di
costituzionalità (vedi, tra le altre, ordinanza n. 174 del 1999);
che, dunque, la questione va, in ogni caso, dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, con l’ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola