Ordinanza N. 178 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1976
Data deposito/pubblicazione
14/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFIRDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
codice civile, in relazione all’art. 38 delle disposizioni di
attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 27
giugno 1973 dal tribunale per i minorenni di Bologna, su ricorso di
Mantovani Roberto per l’affidamento del figlio minore, iscritta al n.
294 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza 27 giugno 1973 (pervenuta alla Corte il
3 luglio 1974) il tribunale per i minorenni di Bologna, chiamato ad
applicare l’art. 155 del codice civile (disciplinante i provvedimenti
da adottare riguardo ai figli in caso di separazione personale dei
coniugi) e l’art. 38 delle disposizioni di attuazione dello stesso
codice, nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia
attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, ebbe a sollevare, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost., questione di legittimità
costituzionale di dette norme.
Considerato che i già citati artt. 155 e 38 sono stati sostituiti,
nel corso del presente giudizio, rispettivamente dagli artt. 36 e 221
della legge n. 151 del 1975, entrata in vigore il 20 settembre 1975, e,
quindi, successivamente all’ordinanza di rimessione;
che per l’art. 226 della legge medesima le nuove disposizioni
concernenti la separazione personale si applicano anche ai giudizi in
corso al momento della sua entrata in vigore;
che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo per il
riesame della rilevanza della questione sollevata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di
Bologna per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere