Ordinanza N. 178 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
20/05/1998
Data deposito/pubblicazione
20/05/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/05/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio
Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n.
84 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma e del
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano.
Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del
Parlamento da due legislature e di avere in tale sua qualità
partecipato ad una manifestazione politica a Milano il 27 marzo 1996
in vista delle successive elezioni dell’aprile 1996, espone di essere
stato querelato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per le
opinioni espresse nel corso di quella manifestazione politica,
successivamente riportate da alcuni organi di stampa, tra cui i
quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”;
che il ricorrente lamenta che i procedimenti penali intentati nei
suoi confronti – rispettivamente a Roma e Milano – si pongono in
contrasto con le norme costituzionali “sulla libertà di espressione
del pensiero (art. 21) e sull’insindacabilità delle opinioni
espresse dai membri del Parlamento (art. 68)”;
che “i funzionari dell’ordine di cui all’art. 104 della
Costituzione” – individuabili nel giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Roma che ha sottoscritto il decreto che dispone il
giudizio e nel sostituto procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Milano che ha presentato richiesta di rinvio a giudizio
– mediante tali comportamenti avrebbero aperto, ad avviso del
ricorrente, un “non più tollerabile” conflitto con il Parlamento,
tale da richiedere l’intervento della Corte costituzionale;
che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del
potere-dovere di accertare l’insindacabilità del comportamento del
ricorrente, nonostante l’espressa richiesta presentata in tal senso
all’autorità giudiziaria;
che, ad avviso del ricorrente, sussiste il diritto del singolo
membro del Parlamento di proporre ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’autorità
giudiziaria dal momento che analogo diritto sarebbe riconosciuto a
ciascun componente dell’ordine giudiziario;
che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari
che “con i comportamenti denunciati i funzionari dell’ordine di cui
all’art. 104 della Costituzione hanno avviato un conflitto contro il
Parlamento per inficiarne le prerogative, (…) con conseguente
violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti
posti in essere in tale guerra”.
Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di
questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di
dichiarare, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., che l’opinione
espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio
delle funzioni parlamentari, con l’effetto di precludere una diversa
qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente
alla Camera di appartenenza;
che, di conseguenza, “solo l’esercizio in concreto, da parte
della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria
potestà” produce “l’effetto inibitorio dell’inizio o della
prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o
civile per il risarcimento dei danni” (v. sentenze n. 265 del 1997 e
n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell’autorità
giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte
costituzionale sollevando conflitto di attribuzione “per vizi del
procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti
di volta in volta richiesti per il valido esercizio” della potestà
del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);
che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non
abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la
sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta
all’autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del
membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione
operata dall’autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di
impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);
che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire
solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la
valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella
dell’autorità giudiziaria;
che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della
Camera dei deputati che abbia dichiarato l’insindacabilità delle
opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del
conflitto non si è realizzato;
che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per
assenza attuale della materia di un conflitto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei
confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Roma e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Milano, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola