Ordinanza N. 179 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
12/12/1972
Data deposito/pubblicazione
12/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/12/1972
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO
GIONFRIDA, Giudici,
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo
1972 dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di
Stornello Salvatore e Calabrese Silvestro, iscritta al n. 141 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe, pronunziata dal
pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Stornello
Salvatore e Calabrese Silvestro, è stata sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità dell’art. 445 del codice di procedura penale,
concernente la contestazione all’imputato, nel corso del dibattimento,
di un reato concorrente, della continuazione di reato ovvero di una
circostanza aggravante, dei quali non sia stata fatta menzione nella
sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di
citazione, e dei quali risultino gli elementi costitutivi dagli atti
istruttori o nel dibattimento;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che, con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971, questa
Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, atteso che
anche il riferimento, contenuto nell’ordinanza in esame, al principio
di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) non apporta motivo che già
non sia stato esaminato nella precedente sentenza nella più ampia
prospettiva della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo
riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione;
che la precedente decisione deve essere, pertanto, confermata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 445 del codice di procedura penale sollevata
con l’ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Ispica e già
dichiarata non fondata con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere